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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. 942

Provvedimenti in materia previdenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 41 (in G.U. 28/02/1978, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1996)
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Testo in vigore dal:  31-12-1977 al: 28-2-1978
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti in materia previdenziale la cui applicazione deve decorrere a partire dal 1 gennaio 1978;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


A tutte le pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, nonché alle pensioni erogate dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), è estesa, in sostituzione di quella vigente per ciascun trattamento, la normativa della perequazione automatica delle pensioni del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160; dal 1 gennaio 1978 alle dette pensioni, in esecuzione dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano, per la perequazione automatica, gli aumenti previsti dal decreto ministeriale 20 ottobre 1977.
In sede di prima applicazione:
gli aumenti spettano anche alle pensioni di cui al primo comma liquidate nel primo semestre del 1977, qualora tale effetto sia già previsto dalle discipline in vigore nei rispettivi ordinamenti;
relativamente ai lavoratori iscritti al fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale energia elettrica (ENEL) e dalle aziende elettriche private, l'aumento delle pensioni derivante dall'applicazione del presente articolo assorbe e sostituisce, fino a concorrenza, gli aumenti delle pensioni maturate con decorrenza 1 luglio 1977 in dipendenza dell'applicazione dell'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079.
Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti sono esclusi i trattamenti di pensione ai quali si applica la disciplina contenuta nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, concernente il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni, nonché i trattamenti di pensione previsti dall'art. 14, secondo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Nulla è innovato per quanto concerne i limiti massimi previsti dalle discipline in vigore ai fini del calcolo degli aumenti per perequazione automatica delle pensioni.