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DECRETO-LEGGE 29 luglio 1981, n. 402

Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1981, n. 537 (in G.U. 28/09/1981, n.266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007)
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Testo in vigore dal: 29-9-1981
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita'  e  l'urgenza  di  adottare  misure  per  il
contenimento  della  spesa  previdenziale   e   l'adeguamento   delle
contribuzioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 1981; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
            Minimale di retribuzione ai fini contributivi 
 
  A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 i limiti
minimi  di  retribuzione  giornaliera,   ivi   compresa   la   misura
giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per  tutte
le contribuzioni  dovute  in  materia  di  previdenza  ed  assistenza
sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle  A  e  B  allegate  al
presente decreto. 
  I limiti minimi di retribuzione di cui  al  comma  precedente  sono
aumentati  ogni  anno,  a  partire  dal  1982,  nella  stessa  misura
percentuale delle variazioni delle  pensioni  che  si  verificano  in
applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  con
arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a  revisione
triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e  della
previdenza sociale in riferimento ai minimi  previsti  dai  contratti
collettivi nazionale di categoria raggruppati per  settori  omogenei.
La prima revisione triennale ha effetto dal 1 gennaio 1984. 
  Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di
retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di societa' e di  enti
cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle
norme di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  aprile
1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima  e  delle
acque interne di cui alla legge ((13 marzo 1958)), n. 250,  e  per  i
lavoratori a domicilio, e'  stabilito,  per  tutte  le  contribuzioni
dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000. 
  L'ammontare del limite minimo  di  retribuzione  di  cui  al  comma
precedente varia nella stessa misura  percentuale  e  con  la  stessa
decorrenza delle variazioni  delle  pensioni  che  si  verificano  in
applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  con
arrotondamento alle 10 lire per eccesso. 
  Il presente articolo non si applica ai contributi  dovuti  per  gli
addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti  per
la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria. 
  Con effetto dal 1 gennaio 1981 le tabelle A,  B  e  C  allegate  al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,  sono
sostituite dalle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto.