LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 20-6-1975
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19.

  Gli  importi  delle  pensioni  a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria  dei  lavoratori  dipendenti  e  delle gestioni speciali
dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i
trattamenti  minimi,  al  netto  delle  quote  di  maggiorazione  per
familiari  a  carico, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sono
aumentati   in   misura   percentuale  pari  all'aumento  percentuale
dell'indice  del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di
statistica   ai  fini  della  scala  mobile  delle  retribuzioni  dei
lavoratori  dell'industria.  Sono  escluse  dall'aumento  le pensioni
aventi  decorrenza  compresa  nell'anno  anteriore a quello da cui ha
effetto  l'aumento,  salvo  quanto  disposto  nel penultimo comma del
presente articolo.
  ((Ai  fini  previsti nel precedente comma la variazione percentuale
dell'indice  del  costo  della  vita  e'  determinata confrontando il
valore   medio   dell'indice   relativo   al   periodo  compreso  dal
diciassettesimo  al  sesto  mese anteriore a quello da cui ha effetto
l'aumento  delle  pensioni con il valore medio dell'indice in base al
quale e' stato effettuato il precedente aumento)). ((7))
  L'aumento  delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice
di  cui  al  primo  comma  risulta inferiore al due per cento; in tal
caso,   nell'anno   successivo  l'aumento  delle  pensioni  ha  luogo
indipendentemente  dall'entita'  dell'aumento  dell'indice  del costo
della vita.
  Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1 gennaio di ciascun
anno  in  base  agli  aumenti  derivanti  dalle  norme  contenute nei
precedenti  commi,  si  applicano  anche  alle pensioni liquidate con
decorrenza  pari  o  successiva  a  tale data nonche' a quelle aventi
decorrenza  compresa  nell'anno  anteriore a quello da cui ha effetto
l'aumento.
  La  variazione  percentuale  d'aumento  dell'indice di cui al primo
comma  e'  accertata  con  decreto  del  Ministro  per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
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AGGIORNAMENTO (7)
  La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che
la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1976.