LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1986)
Testo in vigore dal: 22-12-1983
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15.

  Gli  indirizzi  di  cui  al  precedente articolo 3 relativamente ai
terreni  di  collina  e di montagna avranno riguardo alle esigenze di
utilizzare  e  di  valorizzare i terreni medesimi mediante interventi
volti  a  realizzare  il  riordino agrario e fondiario in funzione di
nuovi  assetti  produttivi,  con  particolare  riguardo  a quelli che
presentano  una  naturale  capacita' di assicurare elevate produzioni
unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico.
  Gli   indirizzi   di   cui   al  precedente  comma  individuano  in
particolare:
    a)   le   zone   di  intervento  suscettibili  di  valorizzazione
produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime;
    b)   le   opere  da  realizzare,  le  priorita'  e  le  forme  di
incentivazione,  favorendo  in particolare la creazione e lo sviluppo
di  forme  associative  e  cooperative alle quali assegnare i terreni
incolti in base alle norme di legge vigenti. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340
(in  G.U.  1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina
in  essa  prevista  concerne  la  Regione  Friuli-Venezia Giulia e le
Province autonome di Trento e Bolzano.