DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 1-1-1985
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 14-sexies

  Agli  oneri  derivanti  al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per
l'anno  1980  dall'applicazione degli articoli 14-bis e 14-quater del
presente decreto, valutati in lire 1.517 miliardi si provvede: quanto
a  lire  700 miliardi elevando, con decorrenza dal periodo di paga in
corso  alla  data  del  1  marzo  1980  e fino al periodo di paga con
scadenza  al  31  dicembre  1982,  le aliquote contributive di cui al
secondo  e terzo comma dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n.
160,  rispettivamente  dal  23,50 al 24,20 per cento, di cui il 17,05
per  cento a carico dei datori di lavoro e dal 12 al 12,70 per cento,
di  cui  il  9,05 per cento a carico dei datori di lavoro; e quanto a
lire 817 miliardi con un contributo straordinario dello Stato di pari
importo. (12) ((13))
  Agli  oneri  derivanti  alle  gestioni  speciali  per  i lavoratori
autonomi  per  l'anno  1980 dall'applicazione degli articoli 14-bis e
14-quinquies  del presente decreto, valutati in lire 688 miliardi, si
provvede:
    a)  quanto  a  lire 120 miliardi mediante un contributo capitario
aggiuntivo  di  L.  72.000  a  carico  degli  iscritti  alla gestione
speciale degli artigiani;
    b)  quanto  a  lire 112 miliardi mediante un contributo capitario
aggiuntivo  di  L.  72.000  a  carico  degli  iscritti  alla gestione
speciale degli esercenti attivita' commerciali;
    c) quanto a lire 456 miliardi relativi alla gestione speciale dei
coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni:  per  lire  230  miliardi
mediante  un  contributo  capitario aggiuntivo di L. 60.000 annue per
gli  anni 1980, 1981 e 1982 a carico dei soli iscritti nei comuni non
montani,  e  per  lire  226  miliardi con un contributo straordinario
dello Stato di pari importo.
  All'onere  derivante  dall'applicazione  degli  articoli  14-bis  e
14-ter  per  i  titolari  di  pensione sociale di cui all'articolo 26
della  legge  30 aprile 1965, n. 153, valutato per l'anno finanziario
1980  in  lire  172  miliardi,  si  provvede  mediante corrispondente
integrazione  del  contributo  dovuto  dallo  Stato  al Fondo sociale
istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con la
legge   21  luglio  1965,  n.  903,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  Al  complessivo  onere  di lire 1.215 miliardi a carico dello Stato
per   l'anno  1980  di  cui  ai  commi  precedenti  si  provvede  con
corrispondente  riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione
del  Ministero  del  tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando
per  lire 637 miliardi l'accantonamento "Sgravi contributivi disposti
per  il  contenimento  del  costo del lavoro e dell'inflazione" e per
lire  578 miliardi l'accantonamento "Sistemazione degli squilibri dei
bilanci degli enti ospedalieri pubblici".
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AGGIORNAMENTO (12)
  Il  D.L.  12  settembre  1983,  n. 463 convertito con modificazioni
dalla  L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 4 comma 5)
che  "le  maggiorazioni  delle  aliquote contributive di cui al primo
comma  dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663,  convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n.
33,  sono  prorogate  fino  al  periodo  di  paga  con scadenza al 31
dicembre 1984".
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AGGIORNAMENTO (13)
  La  L. 22 dicembre 1984, n. 887 ha disposto (con l'art. 10 comma 4)
che  "le  maggiorazioni  delle  aliquote contributive di cui al primo
comma  dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663,  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980,  n.  33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al
31 dicembre 1985".