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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal:  1-1-1985
aggiornamenti all'articolo

Art. 14-sexies


Agli oneri derivanti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 1980 dall'applicazione degli articoli 14-bis e 14-quater del presente decreto, valutati in lire 1.517 miliardi si provvede: quanto a lire 700 miliardi elevando, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 marzo 1980 e fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1982, le aliquote contributive di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, rispettivamente dal 23,50 al 24,20 per cento, di cui il 17,05 per cento a carico dei datori di lavoro e dal 12 al 12,70 per cento, di cui il 9,05 per cento a carico dei datori di lavoro; e quanto a lire 817 miliardi con un contributo straordinario dello Stato di pari importo. (12)
((13))

Agli oneri derivanti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per l'anno 1980 dall'applicazione degli articoli 14-bis e 14-quinquies del presente decreto, valutati in lire 688 miliardi, si provvede:
a) quanto a lire 120 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di L. 72.000 a carico degli iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
b) quanto a lire 112 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di L. 72.000 a carico degli iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali;
c) quanto a lire 456 miliardi relativi alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: per lire 230 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di L. 60.000 annue per gli anni 1980, 1981 e 1982 a carico dei soli iscritti nei comuni non montani, e per lire 226 miliardi con un contributo straordinario dello Stato di pari importo.
All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14-bis e 14-ter per i titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1965, n. 153, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 172 miliardi, si provvede mediante corrispondente integrazione del contributo dovuto dallo Stato al Fondo sociale istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con la legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni.
Al complessivo onere di lire 1.215 miliardi a carico dello Stato per l'anno 1980 di cui ai commi precedenti si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 637 miliardi l'accantonamento "Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione" e per lire 578 miliardi l'accantonamento "Sistemazione degli squilibri dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici".
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 4 comma 5) che "le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1984".
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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 22 dicembre 1984, n. 887 ha disposto (con l'art. 10 comma 4) che "le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1985".