LEGGE 3 giugno 1975, n. 160

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
Testo in vigore dal: 20-6-1975
                              Art. 12.
     Finanziamento del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti

  Con  decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 giugno
1975,  le  aliquote  dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai
lavoratori  al  fondo  pensioni  dei  lavoratori  dipendenti,  di cui
all'articolo  17,  primo,  secondo e terzo comma, del decreto-legge 2
marzo  1974,  n.  30,  convertito,  con modificazioni, nella legge 16
aprile  1974, n. 114, sono rispettivamente elevate dal 20,10 al 21,50
per cento, di cui il 14,70 per cento a carico dei datori di lavoro, e
dal  7,10  al  7,80  per cento, di cui il 5,45 per cento a carico dei
datori di lavoro.
  A  decorrere  dal  periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio
1976,  l'aliquota  contributiva  dal  21,50  per  cento,  indicata al
precedente  comma,  e'  aumentata al 23,50 per cento, di cui il 16,35
per cento a carico dei datori di lavoro.
  A  decorrere  dal  periodo di paga in corso alle date del 1 gennaio
1976  e  del  1  gennaio  1977,  l'aliquota  contributiva del settore
agricolo e' elevata rispettivamente al 9,80 per cento, di cui il 6,80
per  cento  a  carico dei datori di lavoro, e al 12 per cento, di cui
l'8,35 per cento a carico dei datori di lavoro.
  Le  misure dei contributi a percentuale dovute per il finanziamento
del fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di cui al secondo
comma  dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevate:
    con  la  decorrenza di cui al primo comma, al 17,10 per cento, di
cui  l'11,75 per cento a carico dei datori di lavoro, ed al 16,35 per
cento, di cui l'11,25 per cento a carico dei datori di lavoro;
    con la decorrenza di cui al secondo comma, al 19,10 per cento, di
cui il 13,40 per cento a carico dei datori di lavoro, ed al 18,35 per
cento, di cui il 12,90 per cento a carico dei datori di lavoro.
  Resta  fermo  il  disposto  del  secondo  comma dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.
  Con  la  stessa  decorrenza  di  cui  al secondo comma del presente
articolo  l'aliquota  del  contributo integrativo per l'assicurazione
obbligatoria   contro   la   disoccupazione   involontaria   di   cui
all'articolo 2 del decreto-legge 2 febbraio 1960, n. 54, e' stabilita
nella misura dell'1,30 per cento della retribuzione.
  Il  contributo  integrativo  dovuto  per  i  salariati  fissi  e  i
giornalieri  di  campagna  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  13  maggio  1957,  n.  853,  e'  stabilito, con la stessa
decorrenza  di  cui  al  secondo  comma  del presente articolo, nella
misura  dello  0,25 per cento della retribuzione determinata ai sensi
dell'articolo  28  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488.
  Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano con decorrenza
dal   1  gennaio  1976  ai  soggetti  autorizzati  alla  prosecuzione
volontaria  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1432.