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LEGGE 3 giugno 1975, n. 160

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
Testo in vigore dal:  20-6-1975

Art. 12

Finanziamento del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti


Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 giugno 1975, le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 17, primo, secondo e terzo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono rispettivamente elevate dal 20,10 al 21,50 per cento, di cui il 14,70 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 7,10 al 7,80 per cento, di cui il 5,45 per cento a carico dei datori di lavoro.
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1976, l'aliquota contributiva dal 21,50 per cento, indicata al precedente comma, è aumentata al 23,50 per cento, di cui il 16,35 per cento a carico dei datori di lavoro.
A decorrere dal periodo di paga in corso alle date del 1 gennaio 1976 e del 1 gennaio 1977, l'aliquota contributiva del settore agricolo è elevata rispettivamente al 9,80 per cento, di cui il 6,80 per cento a carico dei datori di lavoro, e al 12 per cento, di cui l'8,35 per cento a carico dei datori di lavoro.
Le misure dei contributi a percentuale dovute per il finanziamento del fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di cui al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevate:
con la decorrenza di cui al primo comma, al 17,10 per cento, di cui l'11,75 per cento a carico dei datori di lavoro, ed al 16,35 per cento, di cui l'11,25 per cento a carico dei datori di lavoro;
con la decorrenza di cui al secondo comma, al 19,10 per cento, di cui il 13,40 per cento a carico dei datori di lavoro, ed al 18,35 per cento, di cui il 12,90 per cento a carico dei datori di lavoro.
Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.
Con la stessa decorrenza di cui al secondo comma del presente articolo l'aliquota del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 febbraio 1960, n. 54, è stabilita nella misura dell'1,30 per cento della retribuzione.
Il contributo integrativo dovuto per i salariati fissi e i giornalieri di campagna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, n. 853, è stabilito, con la stessa decorrenza di cui al secondo comma del presente articolo, nella misura dello 0,25 per cento della retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1976 ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.