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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1974, n. 30

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 (in G.U. 02/05/1974, n.113).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1996)
Testo in vigore dal:  18-1-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 17

(Lavoratori dipendenti)


A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1974, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato nella misura del 20,10 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,45 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,65 per cento a carico del lavoratore. (4)
Con la stessa decorrenza, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro e dai lavoratori del settore agricolo è fissato nella misura del 7,10 per cento delle retribuzioni, determinate con le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. (4)
La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonché ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, semprechè non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27. (4)
((7))

Tale contributo è ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori nella misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento.
La misura del contributo di cui ai precedenti commi è comprensiva dell'aliquota addizionale contributiva dello 0,10 per cento dovuta dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per il finanziamento degli asili nido comunali e dello 0,20 per cento, il cui gettito, in base all'art. 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 934, è devoluto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 12 comma 1) che "Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 giugno 1975, le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 17, primo, secondo e terzo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono rispettivamente elevate dal 20,10 al 21,50 per cento, di cui il 14,70 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 7,10 al 7,80 per cento, di cui il 5,45 per cento a carico dei datori di lavoro.
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1976, l'aliquota contributiva dal 21,50 per cento, indicata al precedente comma, è aumentata al 23,50 per cento, di cui il 16,35 per cento a carico dei datori di lavoro.
A decorrere dal periodo di paga in corso alle date del 1 gennaio 1976 e del 1 gennaio 1977, l'aliquota contributiva del settore agricolo è elevata rispettivamente al 9,80 per cento, di cui il 6,80 per cento a carico dei datori di lavoro, e al 12 per cento, di cui l'8,35 per cento a carico dei datori di lavoro."
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 9 dicembre 1977, n.962 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Con l'espressione "semprechè non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27" contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, si intende che l'applicazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nella misura prevista dallo stesso articolo 17, e successive modificazioni e integrazioni, comporta l'esclusione dai benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27."