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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 23-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  assicurare,  ai
sensi della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  il  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale e le prestazioni sanitarie ed economiche
dal 1 gennaio 1980, nonche' di  prorogare  la  fiscalizzazione  degli
oneri sociali e i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni
in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285 sull'occupazione giovanile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del  29  dicembre
1979; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e  della  sanita',  di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio   e   della
programmazione economica; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 1 gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti,  salvo
quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennita' di malattia
e di maternita' di cui all'articolo 74, primo comma, della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi  diritto  a  cura
dei datori di lavoro all'atto della  responsione  della  retribuzione
per il periodo di paga durante il  quale  il  lavoratore  ha  ripreso
l'attivita' lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro
di corrispondere, anticipazioni a e' norma dei  contratti  collettivi
in ogni caso, non inferiori al 50 per cento  della  retribuzione  del
mese precedente, salvo conguaglio. 
  Il datore di lavoro deve comunicare  nella  denuncia  contributiva,
con le modalita' che saranno stabilite dall'Istituto nazionale  della
previdenza sociale, i dati relativi alle  prestazioni  economiche  di
malattia e di maternita', nonche' alla  prestazione  ai  donatori  di
sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584,  e  alla  indennita'
per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui  all'articolo  8
della legge 9 dicembre 1977, n. 903,  erogate  nei  periodi  di  paga
scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo  a
conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli  dei
contributi e delle altre somme dovute all'Istituto  predetto  secondo
le disposizioni previste in materia di assegni familiari,  in  quanto
compatibili. 
  Le prestazioni di cui al  primo  comma,  indebitamente  erogate  al
lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro
sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del  rapporto  di
lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
  Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le  somme  stesse,
e'  tenuto  a  darne  comunicazione  all'Istituto,  che   provvedera'
direttamente al relativo recupero. 
  Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo  a
favore del datore di lavoro, l'INPS 6 tenuto a  rimborsare  l'importo
del saldo a credito del datore di lavoro entro novanta  giorni  dalla
presentazione della denuncia stessa;  scaduto  il  predetto  termine,
l'Istituto e tenuto a corrispondere sulla somma risultante, a credito
gli interessi legali  a  decorrere  dal  novantesimo  giorno,  e  gli
interessi  legali  maggiorati   di   5   punti,   a   decorrere   dal
centottantesimo giorno.  Qualora  la  denuncia  contributiva  risulti
inesatta o incompleta, il termine di  novanta  giorni  decorre  dalla
data in cui il datore di lavoro  abbia  provveduto  a  rettificare  o
integrare la denuncia stessa. 
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente
al pagamento agli aventi diritto  delle  prestazioni  di  malattia  e
maternita' per i lavoratori  agricoli,  esclusi  i  dirigenti  e  gli
impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i  lavori
stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari;  per  i
lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono  del
trattamento di Cassa integrazione guadagni. 
  Si applicano comunque le modalita' disciplinate  dai  primi  cinque
commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste  dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria. 
  Ai soci delle compagnie del ramo industriale e carenanti di  Genova
vengono assicurate le prestazioni di cui all'articolo  3,  punto  e),
della legge 22 marzo 1967, n. 161, che sono poste a carico del  fondo
assistenza sociale lavoratori portuali di  cui  alla  suddetta  legge
attraverso appositi accordi  e  convenzioni  da  stipularsi  tra  gli
organismi interessati. 
  Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare  all'Istituto  nazionale
della previdenza sociale i dati retributivi  ed  ogni  altra  notizia
necessaria per la determinazione delle prestazioni. 
  Il  Ministro  del  lavoro  della  previdenza  sociale,  sentito  il
consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, in relazione a particolari situazioni e tenuto  conto  delle
esigenze dei lavoratori e  dell'organizzazione  aziendale,  puo'  con
proprio decreto stabilire sistemi diversi per la corresponsione delle
prestazioni di cui al presente articolo. 
  Chiunque compia atti preordinati a procurare a se' o  ad  altri  le
prestazioni economiche per malattia e per maternita'  non  spettanti,
ovvero per periodi ed in misura  superiore  a  quelli  spettanti,  e'
punito con la multa da L. 200.000 a L. 1.000.000, salvo che il  fatto
costituisce reato piu' grave, relativamente a ciascun soggetto cui si
riferisce l'infrazione. 
  Il datore di lavoro che non provveda, entro i  termini  di  cui  al
primo comma, alla erogazione dell'indennita' giornaliera di  malattia
e di maternita' dovuta e' punito con  un'ammenda  di  L.  50.000  per
ciascun dipendente cui si riferisce l'infrazione. 
  Fino alla data di entrata in vigore della  legge  di  riordinamento
della materia concernente le prestazioni economiche  per  maternita',
malattia ed infortunio di cui all'art. 74, ultimo comma, della  legge
23  dicembre  1978,  n.  833,  l'accertamento,  la  riscossione   dei
contributi sociali di malattia  -  stabiliti,  per  i  marittimi,  in
misura pari  all'aliquota  vigente  nell'anno  1979  per  gli  operai
dell'industria - e  il  pagamento  delle  prestazioni  economiche  di
malattia e maternita' per gli iscritti alle casse marittime  per  gli
infortuni sul lavoro e le malattie restano affidati, con l'osservanza
delle norme gia' in vigore, alle gestioni previdenziali  delle  casse
stesse mediante convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, che rimborsera' gli oneri relativi al servizio prestato  per
suo conto. ((22)) 
 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99 ha disposto (con l'art. 10, comma 3)  che  "A
decorrere dal 1° gennaio 2014, le attivita' di  cui  all'articolo  1,
ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,  convertito
dalla legge 29  febbraio  1980,  n.  33,  sono  gestite  direttamente
dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che  subentra  nei
relativi rapporti attivi e passivi. Entro il 30 giugno  2014  l'INAIL
provvede a fornire all'INPS il rendiconto di chiusura al 31  dicembre
2013  delle  gestioni  delle  relative  attivita'   ai   fini   delle
conseguenti regolazioni contabili".