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DECRETO-LEGGE 14 giugno 1996, n. 318

Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 1996, n. 402 (in G.U. 03/08/1996, n.181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
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Testo in vigore dal:  15-6-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia previdenziale, con particolare riferimento ai lavoratori del settore agricolo, di adottare interventi a sostegno del settore giornalistico, colpito da rilevante crisi economico-occupazionale, nonché di preordinare misure in materia di accertamenti ispettivi e di regolarizzazione contributiva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni diverse in materia previdenziale
1. Per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, che abbiano conseguito il requisito contributivo per il diritto alla pensione di anzianità durante il periodo di prosecuzione volontaria e comunque entro il 31 dicembre 1995, continuano a trovare applicazione, con effetto dal 1 gennaio 1996, le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianità vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. La lettera a) del comma 32 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla seguente: " a) per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;".
3. Ai lavoratori disoccupati, che siano stati collocati in mobilità, nelle aree nelle quali non trovava applicazione la disposizione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito di accordi sindacali stipulati prima del 1 settembre 1992, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della citata legge n. 223 del 1991 e che non abbiano raggiunto o non possano raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità, a causa di provvedimenti legislativi successivi alla data anzidetta, può essere nuovamente attribuita l'indennità di mobilità, nella misura pari a quella ultima percepita, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Per poter beneficiare della presente disposizione, i lavoratori interessati devono presentare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita domanda agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione che provvedono a comunicare alla Direzione generale per l'impiego il conseguente onere per l'erogazione della ulteriore indennità di mobilità a livello regionale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei limiti di 13 miliardi di lire, stabilisce proporzionalmente gli importi utilizzabili in ciascuna regione. Ove necessario, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, nell'accoglimento delle istanze danno priorità ai lavoratori secondo il criterio del maggior periodo mancante al raggiungimento del diritto alla pensione. Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300. L'onere di cui alla presente disposizione, è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. All'articolo 1, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, dopo le parole: "del maggior bisogno" sono inserite le seguenti: "e delle professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti" e all'articolo 7, comma 1, le parole: "30 giugno 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1998".
5. Ai regimi previdenziali obbligatori gestiti dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che hanno esercitato la facoltà prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 2 della citata legge n. 335 del 1995.
6. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: "entro il 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2.".
7. Il termine del 10 giugno 1996, relativo al versamento dei contributi agricoli unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995, è differito, senza interessi o altri oneri, al 20 luglio 1996.
8. Il decreto interministeriale del 28 dicembre 1995, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1996, attuativo dell'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica ai soli fini del condono contributivo. Tenuto conto della incidenza dell'orario di lavoro ridotto rispetto all'orario complessivo dei territori provinciali, la retribuzione media convenzionale giornaliera, ai fini del condono contributivo, è ridotta, rispettivamente, in misura non superiore al 10 per cento nella provincia di Lecce ed al 7 per cento nella provincia di Brindisi.