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DECRETO-LEGGE 14 giugno 1996, n. 318

Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 1996, n. 402 (in G.U. 03/08/1996, n.181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
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Testo in vigore dal: 15-6-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia previdenziale, con particolare riferimento ai
lavoratori  del  settore  agricolo, di adottare interventi a sostegno
del    settore    giornalistico,    colpito    da   rilevante   crisi
economico-occupazionale,  nonche' di preordinare misure in materia di
accertamenti ispettivi e di regolarizzazione contributiva;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 giugno 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
            Disposizioni diverse in materia previdenziale
  1.  Per  i  lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data
anteriore  al  28 settembre 1994, che abbiano conseguito il requisito
contributivo  per  il  diritto alla pensione di anzianita' durante il
periodo  di  prosecuzione  volontaria e comunque entro il 31 dicembre
1995,  continuano  a  trovare applicazione, con effetto dal 1 gennaio
1996,  le  disposizioni  in  materia  di decorrenza della pensione di
anzianita' vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2.  La lettera a) del comma 32 dell'articolo 1 della legge 8 agosto
1995, n. 335, e' sostituita dalla seguente: " a) per i lavoratori che
fruiscano  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge
dell'indennita'  di  mobilita', ovvero collocati in mobilita' in base
alle  procedure  avviate  anteriormente  a  tale  data ai sensi degli
articoli  4  e  24  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni,  ove conseguano il requisito contributivo previsto dai
rispettivi    ordinamenti    durante    il   periodo   di   fruizione
dell'indennita' di mobilita';".
  3.   Ai  lavoratori  disoccupati,  che  siano  stati  collocati  in
mobilita',  nelle  aree  nelle  quali  non  trovava  applicazione  la
disposizione  di  cui  all'articolo 7, comma 6, della legge 23 luglio
1991,  n.  223,  a seguito di accordi sindacali stipulati prima del 1
settembre 1992, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della citata legge
n. 223 del 1991 e che non abbiano raggiunto o non possano raggiungere
il diritto alla pensione di vecchiaia durante il periodo di godimento
dell'indennita'  di  mobilita',  a causa di provvedimenti legislativi
successivi  alla  data  anzidetta,  puo' essere nuovamente attribuita
l'indennita'   di  mobilita',  nella  misura  pari  a  quella  ultima
percepita,  dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino
al  momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Per  poter  beneficiare  della  presente  disposizione,  i lavoratori
interessati  devono presentare, entro e non oltre trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, apposita domanda agli
uffici   regionali   del  lavoro  e  della  massima  occupazione  che
provvedono  a  comunicare  alla  Direzione  generale per l'impiego il
conseguente  onere  per  l'erogazione  della  ulteriore indennita' di
mobilita'  a  livello  regionale.  Il  Ministero  del  lavoro e della
previdenza  sociale,  nei  limiti  di 13 miliardi di lire, stabilisce
proporzionalmente  gli  importi utilizzabili in ciascuna regione. Ove
necessario,   gli   uffici  regionali  del  lavoro  e  della  massima
occupazione,  nell'accoglimento  delle  istanze  danno  priorita'  ai
lavoratori  secondo  il  criterio  del  maggior  periodo  mancante al
raggiungimento  del  diritto alla pensione. Ai predetti lavoratori si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  comma 13, del
decreto-legge  3  giugno  1996,  n. 300. L'onere di cui alla presente
disposizione,  e'  posto  a  carico  del Fondo di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  4.  All'articolo  1, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 3
giugno  1996,  n.  300,  dopo  le  parole: "del maggior bisogno" sono
inserite   le   seguenti:   "e   delle   professionalita'   acquisite
nell'attuazione  dei  progetti" e all'articolo 7, comma 1, le parole:
"30 giugno 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1998".
  5.  Ai  regimi  previdenziali obbligatori gestiti dagli enti di cui
all'articolo  1,  comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, che hanno esercitato la facolta' prevista dall'articolo 9, comma
2,  del  decreto-legge  3  giugno  1996,  n.  300,  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  alla  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  ed in
particolare  le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 2 della
citata legge n. 335 del 1995.
  6. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n.  479, le parole: "entro il 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle
seguenti: "con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 2.".
  7.  Il  termine  del  10  giugno  1996,  relativo al versamento dei
contributi  agricoli unificati per la manodopera impiegata nel quarto
trimestre  1995,  e'  differito, senza interessi o altri oneri, al 20
luglio 1996.
  8.  Il decreto interministeriale del 28 dicembre 1995, del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro  e  delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato
sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  18  gennaio  1996, attuativo
dell'articolo  18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si
applica  ai  soli  fini  del condono contributivo. Tenuto conto della
incidenza   dell'orario   di   lavoro   ridotto  rispetto  all'orario
complessivo   dei   territori   provinciali,  la  retribuzione  media
convenzionale  giornaliera,  ai  fini  del  condono  contributivo, e'
ridotta,  rispettivamente,  in  misura  non superiore al 10 per cento
nella  provincia  di  Lecce  ed  al  7  per  cento nella provincia di
Brindisi.