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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 479

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/8/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal:  15-6-1996
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Art. 8

Disposizioni finali
1. I presidenti dei comitati amministratori delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono eletti dai comitati stessi tra i propri membri.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni volte a ridefinire l'articolazione e l'assetto degli organi territoriali dell'INPS e dell'lNAIL, continuano ad operare, secondo le disposizioni vigenti, i comitati regionali e provinciali INPS ed i comitati consultivi provinciali INAIL.
3. Al consiglio di amministrazione dell'INAIL, in aggiunta ai compiti di cui all'art. 3, è attribuita anche la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi attribuiti alla commissione di cui all'art. 39, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che è soppressa.
4. Le disposizioni previste dal presente articolo devono perseguire l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e devono essere adottate
(( con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2.))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MASTELLA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DINI, Ministro del tesoro

URBANI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: BIONDI