LEGGE 3 giugno 1975, n. 160

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
Testo in vigore dal: 20-6-1975
                              Art. 17.
    Finanziamento della gestione speciale dei coltivatori diretti

  Il   contributo   dovuto   per  l'adeguamento  delle  pensioni  dai
coltivatori  diretti  e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti
e'  stabilito,  con decorrenza dal 1 gennaio 1975, nella misura di L.
198  per  ogni  giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui
alle  leggi  26  ottobre  1957,  n.  1047  e  9 gennaio 1963, n. 9, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Per le aziende agricole
situate  nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio
1952,  n.  991, il contributo e' ridotto a L. 148 giornaliere. Con la
stessa   decorrenza   e'   istituita   sui  contributi  predetti  una
addizionale di L. 100 per ogni giornata di iscrizione.
  Il  contributo  base  di  adeguamento  e  la  relativa  addizionale
indicati  al  precedente comma sono dovuti per 156 giornate all'anno,
indipendentemente dal sesso e dall'eta' dell'assicurato.
  Per  le  pensioni  da  liquidare  nella  gestione  speciale  per  i
coltivatori  diretti,  mezzadri e coloni con decorrenza dal 1 gennaio
1975 o successiva, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto
alla  pensione  di  vecchiaia,  di  anzianita',  di invalidita' ed ai
superstiti  sono  equiparati,  per  le  donne  ed i giovani, a quelli
previsti per gli uomini dalle norme vigenti.
  Ai   soli   fini   del   raggiungimento  dei  requisiti  minimi  di
contribuzione  previsti  per il diritto alle pensioni di cui al comma
precedente i contributi versati o accreditati nella gestione speciale
per  i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne o
dei  giovani  fino  al 31 dicembre 1974 in numero inferiore a 156 per
anno  sono  moltiplicati  per  il  coefficiente  1,50.  Per lo stesso
coefficiente  sono  moltiplicati  i  contributi  versati,  in  numero
inferiore  a  156  per anno, dalle donne e dai giovani in qualita' di
giornalieri  di campagna. Ai fini di cui sopra non possono, tuttavia,
essere  computati,  in  favore delle donne e dei giovani, piu' di 156
contributi giornalieri per ciascun anno.
  I  contributi  versati  o  accreditati  in favore delle donne e dei
giovani   nell'assicurazione   generale   obbligatoria  ovvero  nella
gestione  speciale  per  gli  artigiani o per gli esercenti attivita'
commerciali,  qualora  siano  utilizzati  per  la  liquidazione della
pensione  a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti,
mezzadri   e   coloni,  sono  ragguagliati,  ai  soli  effetti  della
determinazione  dei  requisiti  minimi di contribuzione, a contributi
giornalieri secondo i seguenti parametri:
    1 contributo annuo = 156 contributi giornalieri;
    1 contributo mensile = 13 contributi giornalieri;
    1 contributo settimanale = 3 contributi giornalieri.
  I  contributi  versati  o accreditati nella gestione speciale per i
coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni in favore delle donne ed i
giovani  dal  1  gennaio 1975 in poi, qualora siano utilizzati per la
liquidazione  della pensione a carico della gestione speciale per gli
artigiani   o   per   gli   esercenti   attivita'  commerciali,  sono
ragguagliati,  ai  soli  effetti  della  determinazione dei requisiti
minimi di contribuzione, a contributi settimanali secondo il seguente
parametro: 3 contributi giornalieri = 1 contributo settimanale.