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LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2002)
Testo in vigore dal:  11-4-1996
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 luglio 1902 il trattamento minimo di pensione spettante ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni è elevato, per tutte le categorie di pensioni liquidate e da liquidare, a lire 10.000 mensili.
Non spetta l'elevazione del trattamento minimo a coloro che percepiscono altre pensioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero da detta assicurazione, ovvero a carico della Gestione speciale per gli artigiani qualora, per effetto del comando delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo o superiore al minimo anzidetto. (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12a) (13)
((15))

Il trattamento minimo di pensione liquidata per invalidità e vecchiaia è maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2 della legge 1 aprile 1952, n. 218.
Al trattamento minimo si aggiunge con aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondere in occasione delle festività natalizie.
Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, numero 1.125, è elevato 72 volte.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 02/06/1982 n. 150) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione di invalidità erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito."
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 febbraio 1988, n. 184 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1988 n. 8) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della Regione siciliana, allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge".
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 29 dicembre 1988, n. 1144 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1989 n. 1) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i titolari di pensione d'invalidità a carico della stessa gestione allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge."
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 21 marzo 1989, n. 142 (in G.U. 1a s.s. 29/03/1989 n. 13) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione di vecchiaia a carico del Fondo medesimo."
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 6 luglio 1989, n. 373 (in G.U. 1a s.s. 12/07/1989 n. 28) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto."
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 ottobre-7 novembre 1989, n. 488 (in G.U. 1a s.s. 15/11/1989 n. 46) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione d'invalidità a carico della Gestione speciale artigiani, qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto."
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AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 22 febbraio 1990, n. 69 (in G.U. 1a s.s. 28/02/1990 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso Fondo, di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per i commercianti e di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo"
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 22 febbraio 1990, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 28/02/1990 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 1 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta a carico della Gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto."
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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 19 dicembre 1990, n. 547 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1990 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.)."
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AGGIORNAMENTO (12a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo-8 aprile 1992 n. 165 (in G.U. 1a s.s. 15/04/1992, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale per gli artigiani;
dichiara l'illegittimità costituzionale della norma suddetta nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di riversibilità in caso di cumulo con pensione erogata dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia".
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AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 13 novembre 1992, n. 438 (in G.U. 1a s.s. 18/11/1992 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara."
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AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo-4 aprile 1996, n. 104 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1996 n. 15) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di riversibilità dello Stato; e l'illegittimità costituzionale della norma suddetta nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di riversibilità in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto.