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LEGGE 4 aprile 1952, n. 218

Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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Testo in vigore dal:  15-8-1965
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Art. 9


Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:
a) se dovute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126;
b) se dovute con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952, ad eccezione di quelle di cui al comma successivo, sono integrate fino a pensione base spettante secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.
Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidate in base alla qualifica di operaio dell'assicurato e dovute con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952, sono determinate nel loro ammontare rivalutato da apposita tabella di liquidazione, nella quale le pensioni base nell'ammontare spettante anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, debbono riunirsi in gruppi di 100 in 100 lire; sull'importo dei contributi assicurativi corrispondenti al punto medio di ciascun gruppo di pensioni deve determinarsi una nuova pensione base a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2 della presente legge; questa pensione base deve essere integrata fino a raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte il suo ammontare.
L'ammontare annuo delle pensioni integrate a norma dei commi precedenti e di quelle risultanti dall'applicazione dei successivi articoli 10 e 26 è maggiorato ai sensi del precedente art. 3.
La differenza fra il trattamento complessivo di pensione previsto dai precedenti commi e la pensione base è a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui al successivo art. 14.
La rata mensile del trattamento di pensione è arrotondata per difetto o per eccesso alle 50 lire. (2) (3) (5)
((6))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 26 novembre 1955, n. 1125 ha disposto (con l'art. 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 20 febbraio 1958, n.55 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Con decorrenza dal 1 gennaio 1958 il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 55 volte."
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 1) che "Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 72 volte." La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 26) che la presente modifica avrà effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338, come modificata dalla L. 21 luglio 1965, n. 903, ha disposto (con l'art. 1) che "Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 86,4 volte".