stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2002)
Testo in vigore dal: 11-4-1996
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  luglio 1902 il trattamento minimo di pensione
spettante  ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni e' elevato,
per  tutte  le categorie di pensioni liquidate e da liquidare, a lire
10.000 mensili.
  Non  spetta  l'elevazione  del  trattamento  minimo  a  coloro  che
percepiscono altre pensioni a carico della assicurazione obbligatoria
per  l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di
previdenza  sostitutive  o  che  hanno  dato  titolo ad esclusione od
esonero  da  detta  assicurazione,  ovvero  a  carico  della Gestione
speciale  per  gli  artigiani  qualora, per effetto del comando delle
prestazioni,  il  pensionato  fruisca di un trattamento complessivo o
superiore al minimo anzidetto. (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(12a) (13) ((15))
  Il  trattamento  minimo  di  pensione  liquidata  per invalidita' e
vecchiaia  e'  maggiorato  di  un  decimo  del suo ammontare per ogni
figlio  per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo
12, sub articolo 2 della legge 1 aprile 1952, n. 218.
  Al   trattamento  minimo  si  aggiunge  con  aliquota  pari  ad  un
dodicesimo  del  suo  ammontare  annuo  da corrispondere in occasione
delle festivita' natalizie.
  Il  coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato
dall'articolo  9  della  legge  4  aprile  1952,  n.  218,  nel testo
modificato  dalla legge 26 novembre 1955, numero 1.125, e' elevato 72
volte.
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 102
(in  G.U.  1a s.s. 02/06/1982 n. 150) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  comma  secondo,  della legge 9 gennaio
1963,  n.  9,  nella  parte in cui esclude per i titolari di pensione
diretta  dello  Stato  l'integrazione  al  minimo  della  pensione di
invalidita'  erogata  dal  fondo  speciale per i coltivatori diretti,
mezzadri  e  coloni,  qualora  per effetto del cumulo sia superato il
trattamento minimo garantito."
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 febbraio 1988, n. 184
(in  G.U.  1a  s.s.  24/02/1988 n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  secondo  comma,  della legge 9 gennaio
1963,  n.  9  ("Elevazione  dei  trattamenti  minimi  di  pensione  e
riordinamento  delle  norme  in materia di previdenza dei coltivatori
diretti  e  dei  coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente
l'integrazione  al  minimo  della  pensione  di vecchiaia erogata dal
fondo  speciale  per  i  coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i
titolari    di    pensione    diretta    a   carico:   dello   Stato,
dell'I.N.A.D.E.L.,  della  Regione  siciliana, allorche', per effetto
del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge".
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
  La  Corte  Costituzionale,  con  sentenza 15 - 29 dicembre 1988, n.
1144   (in   G.U.   1a   s.s.   04/01/1989   n.   1)   ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1, secondo comma, della
legge  9  gennaio  1963,  n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di
pensione  e  riordinamento  delle  norme in materia di previdenza dei
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non
consente  l'integrazione  al  minimo della pensione di riversibilita'
erogata  dal  Fondo  speciale  per  i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni,  per  i  titolari  di  pensione  d'invalidita' a carico della
stessa  gestione allorche', per effetto del cumulo, venga superato il
minimo garantito dalla legge."
---------------
AGGIORNAMENTO (7)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 21 marzo 1989, n. 142 (in
G.U.  1a  s.s.  29/03/1989  n.  13)  ha  dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  secondo  comma,  della legge 9 gennaio
1963,   n.  9  (Elevazione  dei  trattamenti  minimi  di  pensione  e
riordinamento  delle  norme  in materia di previdenza dei coltivatori
diretti  e  dei  coloni  e mezzadri), nella parte in cui non consente
l'integrazione  al  minimo  della pensione di riversibilita' a carico
del  Fondo  speciale  per  i  coltivatori  diretti, mezzadri e coloni
nell'ipotesi  di  cumulo con pensione di vecchiaia a carico del Fondo
medesimo."
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 6 luglio 1989, n. 373 (in
G.U.  1a  s.s.  12/07/1989  n.  28)  ha  dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  secondo  comma,  della legge 9 gennaio
1963,   n.  9  (Elevazione  dei  trattamenti  minimi  di  pensione  e
riordinamento  delle  norme  in materia di previdenza dei coltivatori
diretti  e  dei  coloni  e  mezzadri),  nella  parte  in  cui esclude
l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal
Fondo  speciale  per  i  coltivatori  diretti,  mezzadri  e coloni ai
titolari  di  pensione  diretta  a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria,   qualora,  per  effetto  del  cumulo,  il  complessivo
trattamento risulti superiore al minimo anzidetto."
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 25 ottobre-7 novembre 1989,
n.   488   (in   G.U.   1a  s.s.  15/11/1989  n.  46)  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1, secondo comma, della
legge  9  gennaio  1963,  n.  9 (Elevazione dei trattamenti minimi di
pensione  e  riordinamento  delle  norme in materia di previdenza dei
coltivatori  diretti  e  dei  coloni  e mezzadri), nella parte in cui
esclude  l'integrazione  al  minimo  della pensione di riversibilita'
erogata  dal  Fondo  speciale  per  i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni,  in  caso di cumulo con pensione d'invalidita' a carico della
Gestione  speciale  artigiani,  qualora,  per  effetto del cumulo, il
trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto."
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 22 febbraio 1990, n. 69
(in  G.U.  1a  s.s.  28/02/1990 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  secondo  comma,  della legge 9 gennaio
1963,   n.  9  (Elevazione  dei  trattamenti  minimi  di  pensione  e
riordinamento  delle  norme  in materia di previdenza dei coltivatori
diretti  e  dei  coloni  e mezzadri), nelle parti in cui non consente
l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal
Fondo  speciale  per  i  coltivatori  diretti,  mezzadri  e coloni ai
titolari  di  pensione  diretta  di  vecchiaia  a carico dello stesso
Fondo,  di  pensione  diretta  di invalidita' a carico della Gestione
speciale  per  i  commercianti  e  di pensione diretta a carico dello
Stato,  qualora,  per  effetto del cumulo, il complessivo trattamento
risulti superiore al minimo"
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 22 febbraio 1990, n. 70
(in  G.U.  1a  s.s.  28/02/1990 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963
n.  1  (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento
delle  norme  in  materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei
coloni  e  mezzadri)  nella  parte  in  cui esclude l'integrazione al
minimo  della  pensione  di  reversibilita'  erogata  dalla  Gestione
speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta a carico
della  Gestione  speciale  commercianti,  qualora,  per  effetto  del
cumulo,  il  complessivo  trattamento  risulti  superiore  al  minimo
anzidetto."
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 19 dicembre 1990, n. 547
(in  G.U.  1a  s.s. 27/12/1990 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  secondo  comma,  della legge 9 gennaio
1963,   n.  9  (Elevazione  dei  trattamenti  minimi  di  pensione  e
riordinamento  delle  norme  in materia di previdenza dei coltivatori
diretti  e  dei  coloni  e  mezzadri),  nella  parte  in  cui esclude
l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal
Fondo   speciale   per  i  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni
nell'ipotesi  di  cumulo  con pensione diretta erogata dalla Cassa di
previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.)."
---------------
AGGIORNAMENTO (12a)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo-8 aprile 1992 n. 165
(in  G.U.  1a s.s. 15/04/1992, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  secondo  comma,  della legge 9 gennaio
1963,   n.  9  (Elevazione  dei  trattamenti  minimi  di  pensione  e
riordinamento  delle  norme  in materia di previdenza dei coltivatori
diretti  e  dei  coloni  e  mezzadri),  nella  parte  in cui preclude
l'integrazione  al  minimo  della pensione di riversibilita' a carico
del  Fondo  per  coltivatori  diretti,  mezzadri  e coloni in caso di
cumulo  con  pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale per gli
artigiani;
  dichiara l'illegittimita' costituzionale della norma suddetta nella
parte   in   cui  preclude  l'integrazione  al  minimo  del  medesimo
trattamento  di riversibilita' in caso di cumulo con pensione erogata
dal  Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi
di telefonia".
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 13 novembre 1992, n. 438
(in  G.U.  1a  s.s. 18/11/1992 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  secondo  comma,  della legge 9 gennaio
1963,   n.  9  (Elevazione  dei  trattamenti  minimi  di  pensione  e
riordinamento  delle  norme  in materia di previdenza dei coltivatori
diretti  e  dei  coloni  e mezzadri), nella parte in cui non consente
l'integrazione  al  minimo  della pensione di riversibilita' a carico
del  Fondo  speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in
caso  di  cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo di previdenza
della Cassa nazionale per la previdenza marinara."
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
  La  Corte  Costituzionale,  con sentenza 26 marzo-4 aprile 1996, n.
104 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1996 n. 15) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  secondo  comma,  della legge 9 gennaio
1963,   n.  9  (Elevazione  dei  trattamenti  minimi  di  pensione  e
riordinamento  delle  norme  in materia di previdenza dei coltivatori
diretti  e  dei  coloni  e  mezzadri),  nella  parte  in cui preclude
l'integrazione  al  minimo  della pensione di riversibilita' a carico
del  Fondo  per  coltivatori  diretti,  mezzadri  e coloni in caso di
cumulo con pensione di riversibilita' dello Stato; e l'illegittimita'
costituzionale  della  norma  suddetta  nella  parte  in cui preclude
l'integrazione  al  minimo del medesimo trattamento di riversibilita'
in  caso  di  cumulo  con pensione diretta erogata dal Fondo speciale
addetti ai pubblici servizi di trasporto.