LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 45. 
(Cessione in proprieta' di alloggi di edilizia residenziale  pubblica
     di proprieta' statale nella regione Friuli-Venezia Giulia) 
 
  1. I contratti preliminari e definitivi gia' stipulati, relativi al
trasferimento in proprieta' degli alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica di proprieta' statale, gestiti  dalle  aziende  territoriali
per l'edilizia residenziale  pubblica  della  regione  Friuli-Venezia
Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono titolo che  autorizza
gli  uffici  tavolari  a  provvedere  agli  adempimenti  di   propria
competenza in ordine alle operazioni di trascrizione. 
  2. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  comportano  alcun
aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e per i  bilanci  delle
aziende  territoriali  per  l'edilizia  residenziale  pubblica  della
regione Friuli-Venezia Giulia. 
  3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi  di
cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4  marzo  1952,  n.  137,  e
successive modificazioni, nonche' di cui all'articolo  1,  comma  24,
della legge 24 dicembre  1993,  n.  560,  e'  prorogato  sino  al  30
dicembre  2005.  Le  disposizioni   di   cui   all'articolo   5   del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996,  n.  649.  si  applicano  a  tutti  gli
immobili destinati ai profughi di cui alla  predetta  legge  4  marzo
1952, n. 137, e successive modificazioni;  tra  i  predetti  immobili
sono ricompresi anche  quelli  realizzati  nelle  regioni  a  statuto
speciale, o di proprieta' dell'ex  Opera  Profughi,  dell'ex  EGAS  e
dell'ex Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati nel  presente
comma sono esclusi dall'applicazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo. 
  ((3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche  quelli
ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati  oppure
utilizzati per i profughi di cui al  citato  comma  3,  ed  allorche'
negli stessi  immobili  si  svolgano  o  si  siano  svolte  attivita'
culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano  altresi'  nei
predetti immobili quelli  destinati  allo  svolgimento  di  attivita'
commerciali o artigianali,  nella  misura  in  cui  siano  diretti  a
soddisfare esigenze di primaria necessita', in attuazione degli scopi
statutari degli enti soppressi di cui al comma 3)).