LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

Assistenza a favore dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 18.

  Per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta,
amministrati   dal   Ministero   dell'interno,   Direzione   generale
dell'assistenza  pubblica,  e'  autorizzata  nel  triennio  1951-52 -
1953-54,  la  costruzione,  a  spese  dello  Stato,  di  fabbricati a
carattere popolare e popolarissimo.
  La costruzione dei fabbricati, per la quale non potra' superarsi la
spesa  di  nove  miliardi,  e'  demandata  al  Ministero  dei  lavori
pubblici,   che  si  avvarra'  all'uopo  degli  Istituti  provinciali
autonomi  delle  case  popolari, nella cui circoscrizione gli alloggi
dovranno sorgere. ((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 45, comma 3)
che  il  termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di
cui  agli articoli 1, 17 e 18 della presente legge, e' prorogato sino
al 30 dicembre 2005.