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DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350

((Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie)).

note: Entrata in vigore del decreto: 27-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
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Testo in vigore dal:  1-1-2004
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Art. 25

Emissione di titoli da rimborsare
con azioni di società controllate dallo Stato
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, denominazione, durata, prezzi e remunerazione, modalità di emissione di titoli, il cui rimborso
(( può essere effettuato anche ))
attraverso la cessione di azioni detenute dallo Stato in società di capitali.
2. Con le stesse modalità sono individuate le caratteristiche di operazioni finanziarie aventi ad oggetto azioni detenute dallo Stato in società di capitali.
3. Con il medesimo decreto sono individuate le società le cui azioni possono essere cedute o essere oggetto delle operazioni finanziarie ai sensi del comma 2.
4. Alle cessioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste dai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
5. I titoli di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamento estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri. Le cessioni di cui al presente articolo non sono soggette alla tassa sui contratti di trasferimento delle azioni.