DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350

((Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie)).

note: Entrata in vigore del decreto: 27-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 25
                  Emissione di titoli da rimborsare
           con azioni di societa' controllate dallo Stato

  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono
determinate,  anche  in  deroga  alle  norme di contabilita' generale
dello Stato, denominazione, durata, prezzi e remunerazione, modalita'
di  emissione  di  titoli,  il cui rimborso (( puo' essere effettuato
anche  ))attraverso  la  cessione  di  azioni detenute dallo Stato in
societa' di capitali.
  2.  Con  le stesse modalita' sono individuate le caratteristiche di
operazioni  finanziarie aventi ad oggetto azioni detenute dallo Stato
in societa' di capitali.
  3.  Con  il  medesimo  decreto  sono individuate le societa' le cui
azioni  possono  essere  cedute  o  essere  oggetto  delle operazioni
finanziarie ai sensi del comma 2.
  4.  Alle  cessioni  di cui al presente articolo non si applicano le
disposizioni  previste  dai  commi  2,  3,  e  4  dell'articolo 1 del
decreto-legge  31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
  5.  I  titoli  di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai
titoli  di  cui  all'articolo  31  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,  e  si  considerano emessi
all'estero  qualora  siano  ammessi a quotazione in almeno un mercato
regolamento  estero  ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui
mercati  esteri.  Le  cessioni  di  cui al presente articolo non sono
soggette alla tassa sui contratti di trasferimento delle azioni.