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DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350

((Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie)).

note: Entrata in vigore del decreto: 27-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
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Testo in vigore dal: 27-9-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 974/98 del
Consiglio,  del  3  maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro,
che prevedono l'immissione in circolazione, a decorrere dal 1 gennaio
2002, di banconote e di monete metalliche denominate in euro, nonche'
l'apprestamento, da parte degli Stati membri partecipanti alla moneta
unica,  di sanzioni adeguate contro l'alterazione e la contraffazione
delle banconote delle monete metalliche in euro;
  Vista la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio
2000,  relativa  al  rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni
penali  e  altre  sanzioni  contro  la  falsificazione  di  monete in
relazione all'introduzione dell'euro;
  Visti  gli  articoli  1.5,  3.1  e  6  della  raccomandazione della
Commissione   dell'11   ottobre  2000  sui  mezzi  per  agevolare  la
preparazione degli operatori economici al passaggio all'euro;
  Visto il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno
2001,   che   definisce  talune  misure  necessarie  alla  protezione
dell'euro contro la falsificazione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di disciplinare
taluni  aspetti  dell'attivita'  bancaria  e  finanziaria, nonche' di
assicurare in maniera tempestiva e completa la tutela dell'euro dalle
falsificazioni;
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
rivedere  la  disciplina  in  materia di equalizzatore fiscale, anche
alla luce dell'orientamento assunto al riguardo dalla giurisprudenza,
nonche'  di  conseguire, gia' dal corrente anno, i risparmi derivanti
dalla  revisione  della  disciplina  normativa  sulla  tassazione dei
redditi  di  natura  finanziaria,  sulla cartolarizzazione e su altre
operazioni finanziarie;
 Sentito il parere della Banca centrale europea del 30 agosto 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 settembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia;
.ce, E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                    Conversione in euro dei conti
                  ed emissione di titoli di credito
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le banche, previa informativa da darsi in via impersonale mediante la
pubblicazione  di  apposito  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana,  possono  trasformare  in  euro  i  conti della
clientela  denominati  in  lire, salvo che il cliente, entro quindici
giorni dalla pubblicazione dell'avviso, richieda alla banca, con atto
scritto,  di  mantenere la denominazione in lire del conto fino al 31
dicembre  2001.  Sui  conti  trasformati  in  euro  i clienti possono
continuare  a  operare  in lire, anche mediante emissione di assegni,
fino al 31 dicembre 2001.
  2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche ai conti
espressi  in valute dei Paesi partecipanti all'euro; in tali casi, la
facolta'  di  cui  all'ultimo periodo del comma 1 si intende riferita
alla valuta di denominazione originaria del conto.
  3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonche'
negli  ordini  di  accreditamento e di addebitamento in conto in lire
impartiti  alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come
riferimenti  all'unita'  euro,  da  calcolarsi  in base ai rispettivi
tassi   di   conversione.   Ad   essi   si  applicano  le  regole  di
arrotondamento   definite   nel   regolamento  (CE)  n.  1103/97  del
Consiglio,  del  17  giugno  1997. A decorrere dal 1 gennaio 2002 non
possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se
emessi,  non  valgono come titoli di credito; dalla medesima data non
possono  essere  impartiti  alle banche ordini di accreditamento o di
addebitamento  in conto in lire. Resta in ogni caso ferma la facolta'
di  versare in conto banconote e monete metalliche in lire fino al 28
febbraio 2002.
  4.  Le  disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche
alle  Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri soggetti che svolgono
attivita' finanziaria.