DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1974
                              Art. 31.
               Interessi delle obbligazioni pubbliche

  Sono   esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,
dall'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche e dall'imposta
locale  sui  redditi  gli  interessi,  i premi e gli altri frutti dei
titoli  del  debito  pubblico,  dei buoni postali di risparmio, delle
cartelle  di  credito  comunale  e  provinciale  emesse  dalla  Cassa
depositi  e  prestiti  e  delle  altre obbligazioni e titoli similari
emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da
regioni,   province   e   comuni   e   da   enti  pubblici  istituiti
esclusivamente   per   l'adempimento   di   funzioni  statali  o  per
l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.