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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-1974 al: 31-12-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Ritenuta anche la necessità di provvedere, ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della predetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, alla integrazione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Assegno del Presidente della Repubblica


L'assegno del Presidente della Repubblica è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.