DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 452

Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA ((, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni.))

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 (in G.U. 27/02/2002, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
Testo in vigore dal: 28-2-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8
     Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni
   per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive.
             Riattribuzione delle concessioni rinnovate

  1.  Con  decreto  interdirigenziale, adottato entro quindici giorni
dall'entrata  in  vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri
oggettivi  e  determinati per la ridefinizione in via amministrativa,
fatto   salvo   il  diritto  di  recesso  del  concessionario,  delle
condizioni  economiche,  e  delle  relative  garanzie, previste dalle
convenzioni  accessive  alle  concessioni per il servizio di raccolta
delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto, in particolare, del
principio   della  riduzione  equitativa  della  misura  vigente  del
corrispettivo   minimo  garantito  nonche'  della  previsione  di  un
incremento   di   tale  misura  ridefinita,  fino  a  scadenza  della
concessione,  direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei
volumi di raccolta delle scommesse.
  2.  La  ridefinizione  di  cui  al  comma 1 assicura, in ogni caso,
congrue  forme di adempimento delle somme corrispettive e delle quote
di prelievo dovute dai concessionari, per capitale ed interessi, sino
alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, con eventuale
ripartizione   del   debito   nell'arco   temporale   residuo   delle
concessioni.
  3.  ((Previo  procedimento  amministrativo da svolgere nel rispetto
delle  garanzie  procedimentali  di cui agli articoli da 7 a 13 della
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni, sono
individuate le concessioni da rinnovare ai sensi dell'articolo 25 del
regolamento   recante   norme   per   il  riordino  della  disciplina
organizzativa,  funzionale  e  fiscale  dei  giochi e delle scommesse
relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169,  mediante  riattribuzione  ai sensi dell'articolo 2 del medesimo
regolamento)).  Le  predette  concessioni  restano  in  essere, fermo
quanto  disposto  ((dal  comma  1  del presente articolo)), fino alla
definitiva aggiudicazione di quelle riattribuite.
  ((3-bis.  Dalle disposizioni dei commi da 1 a 3 non devono derivare
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.))