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LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2024)
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Testo in vigore dal:  9-10-2010
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Art. 54

Disposizioni in materia finanziaria e contabile
1. Il comma 36 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, può altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, nonché dei crediti concessi a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale tra i Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono essere convertiti, anche per un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali. Tali iniziative possono essere attuate anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione delle suddette attività. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle operazioni di conversione, qualora non utilizzate con le modalità predette, confluiscono nei conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo rotativo di cui al richiamato articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e possono essere utilizzate per le finalità indicate nel presente comma, nonché per le attività previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato fondo rotativo".
2. Al n. 1-bis) dell'articolo 2948 del codice civile, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 313, le parole: "titoli del debito pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "titoli di Stato".
3. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, è soppresso. Le relative disponibilità sono trasferite ad un fondo destinato a concorrere alla copertura degli impegni del Fondo nazionale di garanzia, previsti dall'articolo 62, comma 4, del predetto decreto legislativo.
4. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è inserito il seguente:
"In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo Stato può esigere gli utili ed intervenire in assemblea dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del tesoriere".
5. A decorrere dal 1° gennaio 1998 sono rimborsati alla pari e cessano di fruttare interessi i titoli del prestito nazionale Rendita 5 per cento, emesso con regio decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 118. I titoli nominativi di cui al precedente periodo, purché non prescritti, di importo inferiore a lire due milioni, con esclusione di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati all'esibitore senza che occorra alcuna documentazione o formalità. È prescritto il capitale dei titoli nominativi di debito pubblico, anche se annotati di ipoteca o altro vincolo, se non reclamato nel corso di cinque anni dalla data di rimborsabilità.
6. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è inserito il seguente:
"3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente".
7. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:
"3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità degli enti originari, operando l'una prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli enti locali nonché in operazioni riguardanti le infrastrutture, le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano".
8. Fino al 31 dicembre 1999 ai consorzi di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla egge 29 ottobre 1993, n. 427.
9. Alla fine del comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché dell'intervento di cui al presente articolo nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5".
10.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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11.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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12. A decorrere dal 1 gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale. La Commissione centrale che svolge funzioni di controllo sulla elaborazione ed il calcolo dell'indice sindacale è soppressa.
13. Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalità, ivi comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalità specifiche di interesse pubblico; alle relative spese pluriennali si provvede nei limiti risultanti dalla tabella F allegata alla legge finanziaria.
14. In relazione all'esigenza di definire i risultati dei conti pubblici per il 1997 in vista della Conferenza intergovernativa per l'ammissione al sistema della moneta unica europea, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1997 entro il 20 gennaio 1998.
15. Ai fini della verifica degli impegni di riequilibrio assunti in sede comunitaria, gli enti territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le caratteristiche delle emissioni deliberate.
16. Le spese del bilancio dello Stato relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette sono imputate alla competenza dell'esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Le spese relative ad annualità o a limiti di impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, semprechè l'impegno formale avvenga entro l'esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio. Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, semprechè l'impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.