LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

note: Entrata in vigore della Legge: 24-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 30-6-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 36. 
Sistemi  produttivi  locali,  distretti  industriali  e  consorzi  di
                        sviluppo industriale. 
  1. Si definiscono sistemi produttivi locali i  contesti  produttivi
omogenei, caratterizzati da una elevata  concentrazione  di  imprese,
prevalentemente di piccole e medie dimensioni,  e  da  una  peculiare
organizzazione interna. ((16)) 
  2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali
di cui al comma 1, caratterizzati da una  elevata  concentrazione  di
imprese industriali  nonche'  dalla  specializzazione  produttiva  di
sistemi di imprese. 
  3. Ai sensi del titolo II, capo III,  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi  locali
nonche' al finanziamento di progetti innovativi  e  di  sviluppo  dei
sistemi  produttivi  locali,  predisposti  da  soggetti  pubblici   o
privati. 
  4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti  ai  sensi  della
vigente  legislazione  nazionale  e  regionale,  sono  enti  pubblici
economici. Spetta  alle  regioni  soltanto  il  controllo  sui  piani
economici e finanziari dei consorzi. 
  5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono,
nell'ambito degli agglomerati  industriali  attrezzati  dai  consorzi
medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo  di
attivita' produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale
scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le  associazioni
imprenditoriali e con le camere di commercio, industria,  artigianato
e agricoltura, infrastrutture per l'industria,  rustici  industriali,
servizi  reali  alle  imprese,  iniziative  per  l'orientamento   dei
lavoratori,  dei  quadri  direttivi  e  intermedi   e   dei   giovani
imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla  produzione
industriale. 
    
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto (con l'art. 13,  comma
1) che "Si definiscono distretti rurali i sistemi  produttivi  locali
di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n.  317,
e successive modificazioni, caratterizzati da un'identita' storica  e
territoriale  omogenea  derivante  dall'integrazione  fra   attivita'
agricole e altre attivita' locali, nonche' dalla produzione di beni o
servizi di particolare specificita', coerenti con le tradizioni e  le
vocazioni naturali e territoriali".