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LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

note: Entrata in vigore della Legge: 24-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal: 11-8-1997
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
      (Finalita' della legge e definizione di piccola impresa) 
1. La presente legge ha  la  finalita'  di  promuovere  lo  sviluppo,
l'innovazione e la competitivita' delle piccole  imprese,  costituite
anche in forma cooperativa, con particolare riguardo: 
a) alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie; 
b) allo sviluppo e all'attivita' di consorzi e di societa' consortili
tra piccole imprese nonche' dei consorzi, delle societa' consortili e
delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da  piccole
imprese industriali,  artigiane,  ((  commerciali,  turistiche  e  di
servizi )) ; 
c) alla diffusione di nuove  strutture  e  strumenti  finanziari  per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; 
d) alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento  delle  piccole
imprese  localizzate  nelle  aree  colpite  da   crisi   di   settori
industriali  nell'ambito  di  specifiche  azioni  di  risanamento   e
sviluppo decise in sede comunitaria; 
e) agli investimenti delle piccole imprese innovative. 
2. Ai fini della presente legge si considera: 
a)  piccola  impresa  industriale  quella  avente  non  piu'  di  200
dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al  netto  di
ammortamenti e rivalutazioni monetarie; 
b) ((  piccola  impresa  commerciale,  piccola  impresa  turistica  e
piccola impresa di servizi )) , anche del terziario avanzato,  quella
avente non piu' di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire  di  capitale
investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie. 
3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7,  8
e 12: 
a) le piccole imprese industriali o di servizi, costituite  anche  in
forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi  si  intendono
quelle che  operano  nei  settori  dei  servizi  tecnici  di  studio,
progettazione e  coordinamento  di  infrastrutture  e  impianti,  dei
servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati; 
b) le imprese artigiane di produzione di  cui  alla  legge  8  agosto
1985, n. 443. 
4. Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'articolo  9  le
societa'  finanziarie  per  l'innovazione  e  lo  sviluppo   di   cui
all'articolo 2. 
5. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al  comma
2 del presente articolo e all'articolo 4 della legge 8  agosto  1985,
n. 443, si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile. 
6. Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
adegua con proprio decreto i limiti del capitale investito di cui  al
comma 2, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato
nella Relazione generale sulla situazione  economica  del  Paese;  si
procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10  per  cento
del valore del capitale precedentemente stabilito. 
6-bis.  La  definizione  di  piccola  impresa,   l'intensita'   delle
agevolazioni  concedibili  ai  sensi  della  presente  legge  e   gli
investimenti oggetto delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1
luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e, per la parte  di  competenza,  del  Ministro  del
tesoro, alla disciplina comunitaria  degli  aiuti  di  Stato,  tenuto
conto delle intese  raggiunte  con  la  Commissione  delle  Comunita'
europee.