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LEGGE 12 agosto 1993, n. 313

Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti.

note: Entrata in vigore della legge: 5-9-1993
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Testo in vigore dal:  5-9-1993

Art. 2

1. Dopo il numero 1) dell'articolo 2948 del codice civile è inserito il seguente:
"1-bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2948 del codice civile, quale risulta a seguito della modifica apportata dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 2948 (Prescrizione di cinque anni). - Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro".