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LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 17-9-2011
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
Disposizioni  tributarie  concernenti  interventi  di  recupero   del
                         patrimonio edilizio 
 
  1. Ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del  suo  ammontare,
una quota delle spese sostenute sino  ad  un  importo  massimo  delle
stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b),  c)  e  d)
dell'articolo 31 della legge 5  agosto  1978,  n.  457,  sulle  parti
comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1),  del
codice civile, nonche' per la realizzazione degli interventi  di  cui
alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto  1978,
n. 457, effettuati sulle singole unita' immobiliari  residenziali  di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o  detenute  e
sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione
delle opere edilizie e alla messa a  norma  degli  edifici  ai  sensi
della legge 5 marzo 1990, n. 46, per  quanto  riguarda  gli  impianti
elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre  1971,
n. 1083, per gli impianti a metano.  La  stessa  detrazione,  con  le
medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta  per  gli  interventi
relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
anche  a  proprieta'  comune,  alla   eliminazione   delle   barriere
architettoniche, aventi ad oggetto  ascensori  e  montacarichi,  alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione,  la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a
favorire la  mobilita'  interna  ed  esterna  all'abitazione  per  le
persone portatrici di handicap in situazioni di  gravita',  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
all'adozione  di  misure  finalizzate  a  prevenire  il  rischio  del
compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione  di
opere finalizzate  alla  cablatura  degli  edifici,  al  contenimento
dell'inquinamento acustico, al conseguimento di  risparmi  energetici
con  particolare  riguardo  all'installazione  di   impianti   basati
sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione
di misure antisismiche con  particolare  riguardo  all'esecuzione  di
opere per la messa in sicurezza statica, in particolare  sulle  parti
strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni
domestici.   Gli   interventi   relativi   all'adozione   di   misure
antisismiche e all'esecuzione di opere  per  la  messa  in  sicurezza
statica  devono  essere  realizzati  sulle  parti  strutturali  degli
edifici  o  complessi  di   edifici   collegati   strutturalmente   e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono
essere eseguiti sulla base di  progetti  unitari  e  non  su  singole
unita' immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni  di  cui
al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni  gia'  previste
sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939,
n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50  per
cento. 
  1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese sostenute  per
la redazione della documentazione obbligatoria atta a  comprovare  la
sicurezza  statica   del   patrimonio   edilizio   nonche'   per   la
realizzazione degli interventi necessari al rilascio  della  suddetta
documentazione. 
  2. La detrazione  stabilita  al  comma  1  e'  ripartita  in  quote
costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro
periodi d'imposta successivi.  E'  consentito,  alternativamente,  di
ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di
pari importo. 
  3. Con decreto del  Ministro  delle  finanze  di  concerto  con  il
Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2
nonche' le procedure  di  controllo,  da  effettuare  anche  mediante
l'intervento di banche  o  della  societa'  Poste  Italiane  Spa,  in
funzione  del  contenimento  del  fenomeno  dell'evasione  fiscale  e
contributiva,  ovvero  mediante  l'intervento  delle  aziende  unita'
sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in  materia
di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di  lavoro  e  nei
cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626,
e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni,
prevedendosi in  tali  ipotesi  specifiche  cause  di  decadenza  dal
diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui  al  presente  articolo
sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia
stato richiesto l'accatastamento e di cui  risulti  pagata  l'imposta
comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal  1997,  se
dovuta. 
  4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3  i  comuni
possono  deliberare  l'esonero  dal   pagamento   della   tassa   per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
  5. I comuni  possono  fissare  aliquote  agevolate  dell'ICI  anche
inferiori al 4 per  mille,  a  favore  di  proprietari  che  eseguano
interventi volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  o
inabitabili o interventi  finalizzati  al  recupero  di  immobili  di
interesse artistico o architettonico localizzati nei centri  storici,
ovvero volti alla realizzazione di autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata
e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto  di  detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 
  6. La detrazione  compete,  per  le  spese  sostenute  nel  periodo
d'imposta in corso  alla  data  del  1°  gennaio  1998  e  in  quello
successivo, per una quota pari al 41 per cento delle  stesse  e,  per
quelle sostenute nei periodi d'imposta in  corso  alla  data  del  1°
gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 36 per cento. 
  7. In caso di vendita  dell'unita'  immobiliare  sulla  quale  sono
stati realizzati gli interventi di  cui  al  comma  1  le  detrazioni
previste dai  precedenti  commi  ((possono  essere  utilizzate))  dal
venditore  ((oppure  possono  essere  trasferite))  per  i  rimanenti
periodi di imposta di cui al comma 2  all'acquirente  persona  fisica
dell'unita' immobiliare. 
  8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della legge
23 dicembre 1996,  n.  662,  vengono  destinati  ad  incrementare  le
risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e  utilizzati  per
lo stesso impiego e con le stesse  modalita'  di  cui  alla  medesima
lettera b). 
  9. I commi 40, 41 e 42 dell'articolo  2  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti: 
    "40. Per i soggetti o i loro aventi causa  che  hanno  presentato
domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in  sanatoria  ai
sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23  dicembre  1994,  n.
724, e successive modificazioni,  il  mancato  pagamento  del  triplo
della differenza tra la somma dovuta e  quella  versata  nel  termine
previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724  del  1994,  e
successive modificazioni, o il mancato pagamento  dell'oblazione  nei
termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima  legge  n.
724 del 1994, e  successive  modificazioni,  comporta  l'applicazione
dell'interesse legale annuo  sulle  somme  dovute,  da  corrispondere
entro sessanta giorni dalla data di  notifica  da  parte  dei  comuni
dell'obbligo di pagamento. 
    41. E' ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un
massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso,  gli
interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data
di notifica dell'obbligo di pagamento, il  prospetto  delle  rate  in
scadenza, comprensive degli interessi maturati  dal  pagamento  della
prima rata allegando l'attestazione del versamento della  prima  rata
medesima. 
    42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione  o
dell'autorizzazione in sanatoria e subordinato all'avvenuto pagamento
dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove  dovuti,  e  degli
interessi, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  38  della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni". 
  10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni,  deve  intendersi  nel  senso  che   l'amministrazione
preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere
di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione
della compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi  per  i
quali  e'  richiesta  la  sanatoria,  in  relazione  alle  specifiche
competenze dell'amministrazione stessa. 
  11.  Nella  tabella  A,  parte  III  (Beni   e   servizi   soggetti
all'aliquota del 10 per cento), allegata al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo il numero 127-undecies) e' inserito il seguente: 
    "127-duadecies) prestazioni  di  servizi  aventi  ad  oggetto  la
realizzazione di interventi  di  manutenzione  straordinaria  di  cui
all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto  1978,
n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;".