LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47

Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
Testo in vigore dal: 26-11-2003
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 32. 
           ((Opere costruite su aree sottoposte a vincolo. 
 
  1.  Fatte  salve  le  fattispecie  previste  dall'articolo  33,  il
rilascio del titolo  abilitativo  edilizio  in  sanatoria  per  opere
eseguite su immobili sottoposti a vincolo e'  subordinato  al  parere
favorevole delle amministrazioni preposte  alla  tutela  del  vincolo
stesso. Qualora  tale  parere  non  venga  formulato  dalle  suddette
amministrazioni entro centottanta giorni dalla  data  di  ricevimento
della  richiesta  di  parere,  il  richiedente  puo'   impugnare   il
silenzio-rifiuto.  Il  rilascio  del  titolo   abilitativo   edilizio
estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere  non
e' richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza,  i
distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il  2
per cento delle misure prescritte. 
  2. Sono suscettibili di sanatoria, alle  condizioni  sottoindicate,
le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione  e  che
risultino: 
    a)  in  difformita'  dalla  legge  2  febbraio  1974,  n.  64,  e
successive  modificazioni,  e  dal  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando  possano  essere  collaudate
secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35; 
    b) in contrasto  con  le  norme  urbanistiche  che  prevedono  la
destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non  in
contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo
III; 
    c) in contrasto con le norme del decreto  ministeriale  1  aprile
1968, n. 1404, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  96  del  13
aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della  legge  13  giugno
1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere  stesse
non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico. 
  3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma  2,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 33. 
  4. Ai fini dell'acquisizione del  parere  di  cui  al  comma  1  si
applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380.  Il  motivato
dissenso  espresso  da  una  amministrazione  preposta  alla   tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza
competente, alla tutela  del  patrimonio  storico  artistico  o  alla
tutela della salute  preclude  il  rilascio  del  titolo  abilitativo
edilizio in sanatoria. 
  5. Per le opere eseguite da terzi su aree  di  proprieta'  di  enti
pubblici territoriali,  in  assenza  di  un  titolo  che  abiliti  al
godimento   del   suolo,   il   rilascio    della    concessione    o
dell'autorizzazione  in   sanatoria   e'   subordinato   anche   alla
disponibilita' dell'ente proprietario a concedere onerosamente,  alle
condizioni previste dalle leggi statali o  regionali  vigenti,  l'uso
del suolo su cui insiste la costruzione.  La  disponibilita'  all'uso
del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato
o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro  il  termine  di
centottanta giorni dalla richiesta. La  richiesta  di  disponibilita'
all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle
costruzioni oggetto della sanatoria e  alle  pertinenze  strettamente
necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal
fabbricato. Salve le  condizioni  previste  da  leggi  regionali,  il
valore e' stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente
per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai  sensi  della
presente legge e dell'articolo 39 della legge 23  dicembre  1994,  n.
724, con riguardo al valore  del  terreno  come  risultava  all'epoca
della  costruzione   aumentato   dell'importo   corrispondente   alla
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, al momento della determinazione di detto valore. 
L'atto di disponibilita', regolato con convenzione  di  cessione  del
diritto di superficie per una durata massima  di  anni  sessanta,  e'
stabilito dall'ente proprietario non oltre sei  mesi  dal  versamento
dell'importo come sopra determinato. 
  6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra  quelle  di
cui all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il  rilascio
della concessione o della autorizzazione in sanatoria e'  subordinato
alla acquisizione della proprieta' dell'area stessa previo versamento
del  prezzo,  che  e'  determinato  dall'Agenzia  del  territorio  in
rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area. 
  7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)). (13) 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 1, comma 10)
che  il  presente   articolo   "deve   intendersi   nel   senso   che
l'amministrazione  preposta  alla  tutela  del   vincolo,   ai   fini
dell'espressione del parere di  propria  competenza,  deve  attenersi
esclusivamente alla valutazione della compatibilita' con lo stato dei
luoghi degli interventi per i quali e' richiesta la sanatoria, in 
relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa."