DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-8-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 (in G.U. 29/10/1993, n.255).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1996
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 66. 
              Modificazioni di disposizioni agevolative 
  1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto
ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'articolo 5, commi 1  e
3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono iscritti  in  bilancio  e
dedotti ai fini delle imposte  sui  redditi  negli  esercizi  in  cui
vengono corrisposti, a norma del predetto articolo. 
  2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinera',  ai
fini delle imposte  sui  redditi,  degli  adempimenti  dei  sostituti
d'imposta e dell'imposta sul  valore  aggiunto,  le  modalita'  ed  i
termini di registrazione e di tenuta  delle  scritture  contabili  da
parte della societa' di cui all'articolo 1  della  legge  29  gennaio
1992, n. 58, recependo i supporti  e  le  procedure  in  atto  presso
l'Azienda   di   Stato   per   i   servizi   telefonici   e    presso
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la durata
della concessione affidata a detta societa'. 
  3. Gli atti di scissione  e  di  cessioni  di  aziende  o  di  rami
aziendali di cui all'articolo 6, comma  5,  della  legge  29  gennaio
1992, n. 58, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa
di un milione di lire. Gli stessi atti , nonche' gli atti di  fusione
e le operazioni di conferimento di  complessi  aziendali  di  cui  al
predetto articolo 6, comma 5, della citata legge n. 58 del 1992,  non
sono soggetti alla imposta ipotecaria e catastale nonche' all'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni, fermo restando che, agli effetti degli articoli 2, 3 e
6 del predetto decreto del Presidente della  Repubblica  n.  643,  si
assumera' come valore iniziale degli immobili il prezzo stabilito per
il loro acquisto da parte della societa'. 
  4. Fino al 31 dicembre  1995,  gli  atti  costitutivi  di  societa'
finalizzate alla chiusura programmata  dell'attivita'  mineraria  nei
bacini minerari in crisi ai sensi dell'articolo  1,  comma  1,  della
legge 3 febbraio 1989, n. 41, come sostituito dall'articolo 3,  comma
7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, i  trasferimenti  alle  stesse
delle concessioni minerarie,  delle  relative  pertinenze,  dei  beni
mobili ed immobili, nonche' i versamenti a fondo  perduto  effettuati
dai soci, sono assoggettati all'imposta  di  registro,  alle  imposte
ipotecaria e catastale  nella  misura  fissa  di  lire  150.000,  per
ciascun tributo e sono esenti dall'imposta  comunale  sull'incremento
di valore degli immobili. 
  5. Sono abrogati gli articoli 65, 66 e  67  del  regio  decreto  30
dicembre 1923, n. 3269, e  gli  articoli  6,  7  e  8  della  tabella
allegato C allo stesso regio  decreto  nonche'  l'articolo  20  della
tabella allegato B al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642. Le disposizioni del presente comma si applicano
agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati
e alle scritture  private  autenticate  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto nonche' alle scritture private
non autenticate e alle denunce  presentate  per  la  registrazione  a
decorrere  da  tale  data.  La  disciplina  prevista   agli   effetti
dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri  documenti  relativi
alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle
fatture  ed   agli   altri   documenti   relativi   alle   operazioni
intracomunitarie. 
  6. L'articolo 9 della tabella degli atti per  i  quali  non  vi  e'
obbligo di chiedere la registrazione, allegata al testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito
dal seguente: 
  "Art.  9.  -  1.  Atti  propri  delle  societa'  ed  enti  di   cui
all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli  ivi
indicati, compresi quelli di nomina e accettazione  degli  organi  di
amministrazione,  controllo  e  liquidazione   nonche'   quelli   che
comportano variazione del capitale sociale delle societa' cooperative
e loro consorzi e delle societa' di mutuo soccorso; scritture private
anche unilaterali, comprese le lettere ed i  telegrammi,  aventi  per
oggetto contratti soggetti alla tassa di  cui  al  regio  decreto  30
dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente.". 
  6-bis. Alle societa' cooperative  edilizie  di  abitazione  e  loro
consorzi disciplinati dai principi della mutualita',  in  conformita'
all'articolo 26 del decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
Stato 14 dicembre 1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  ed
iscritti nei registri prefettizi o  nello  schedario  generale  della
cooperazione, si applica la seguente disciplina in materia di imposte
di bollo e di registro: 
    a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione  e
recesso dei soci e gli  atti,  documenti  e  registri  relativi  alle
operazioni previste dai rispettivi statuti, con  la  sola  esclusione
degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti  dall'imposta  di
bollo in modo assoluto; 
    b)  gli  atti  costitutivi  e  modificativi   sono   soggetti   a
registrazione gratuita; 
    c) gli  atti,  documenti  e  registri  relativi  alle  operazioni
previste  dai  rispettivi  statuti,  per  i  quali  sia  prevista  la
registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa,
assolta una sola  volta  per  ciascun  atto  registrato,  compresi  i
relativi allegati. 
  6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a partire
dal 1 gennaio 1993. 
  7. Sono abrogati gli articoli 21, secondo comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e  22,  quarto
comma, del testo unico approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,  limitatamente  alla  parte  in  cui
prevede la  riduzione  alla  meta'  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone giuridiche dovuta dalla Cassa per  il  Mezzogiorno.  Per  gli
esercizi chiusi anteriormente al 1 gennaio 1993  restano  validi  gli
effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 21,  secondo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
601, nei confronti delle aziende e  degli  istituti  di  credito  che
abbiano utilmente  fruito  dell'esenzione  dall'imposta  sul  reddito
delle  persone  giuridiche  ivi  prevista,  determinando  il  reddito
assoggettabile all'imposta locale sui redditi secondo  i  criteri  di
cui all'articolo 118, comma 1, lettera  c),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  8. L'articolo 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  6  (Riduzione  dell'imposta  sul   reddito   delle   persone
giuridiche). - 1. L'imposta sul reddito delle persone  giuridiche  e'
ridotta alla meta' nei confronti dei seguenti soggetti: 
    a) enti e istituti  di  assistenza  sociale,  societa'  di  mutuo
soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; 
    b) istituti di istruzione e istituti di studio e  sperimentazione
di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici,
accademie,   fondazioni   e   associazioni   storiche,    letterarie,
scientifiche, di esperienze e ricerche  aventi  scopi  esclusivamente
culturali; 
    c)  enti  il  cui  fine  e'  equiparato  per  legge  ai  fini  di
beneficenza o di istruzione. 
    c-bis)  Istituti  autonomi  per  le   case   popolari,   comunque
denominati, e loro consorzi. 
   2. Per i soggetti di  cui  al  comma  1  la  riduzione  compete  a
condizione che abbiano personalita' giuridica.". 
  9. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Comitato per l'edilizia
residenziale (CER) determina l'ammontare per il 1994 della  quota  di
cui al primo comma, lettera b),  dell'articolo  19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, per consentire
la copertura delle spese di amministrazione e  degli  oneri  fiscali.
Entro il 31 dicembre 1993 le regioni provvedono ad adeguare i  canoni
di locazione degli alloggi di  edilizia  residenziale  pubblica,  con
decorrenza 1 gennaio 1994, in modo da rispettare i vincoli di cui  al
paragrafo 11 della delibera CIPE 19 novembre 1981. La  determinazione
della quota A) di cui al citato paragrafo  11  si  calcola  in  forma
residuale  per  gli  anni  dal  1986  al  1993.  Restano   salve   le
attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  9-bis. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici  per  l'esecuzione
delle attivita' previste dall'articolo 4, lettere a), b)  e  c),  del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale  9  maggio
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno  1989,
che indica gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n.  492,
non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul  valore  aggiunto
quali corrispettivi di prestazioni di servizi, ne' devono  intendersi
soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si da' luogo a rimborsi. 
  10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 33. - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni
di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni  di  servizi  e
per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo  per
le imprese  aventi  per  oggetto  altre  attivita',  possono  optare,
dandone  comunicazione  all'ufficio  competente  nella  dichiarazione
relativa all'anno precedente, ovvero nella  dichiarazione  di  inizio
attivita': 
    a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi
versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo  a  ciascuno
dei primi tre trimestri  solari;  qualora  l'imposta  non  superi  il
limite di lire cinquantamila il versamento dovra'  essere  effettuato
insieme a quella dovuta per il trimestre successivo; 
    b)  per  il  versamento  dell'imposta  dovuta  entro  il  termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione. 
   2.    Nei    confronti    dei    contribuenti    che    esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre  attivita'  e  non
provvedono  alla  distinta  annotazione   dei   corrispettivi   resta
applicabile   il   limite   di   trecentosessantamilioni   di    lire
relativamente a tutte le attivita' esercitate. 
   3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma  1,  le
somme da versare  devono  essere  maggiorate  degli  interessi  nella
misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei  registri
di cui agli  articoli  23  e  24.  L'opzione  ha  effetto  a  partire
dall'anno in cui e' esercitata e fino a quando non sia  revocata.  La
revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale
ed ha effetto dall'anno in corso."; 
    b) nell'articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, se il contribuente, nell'ambito
della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni  imponibili  di-
verse da quelle  indicate  nel  primo  comma,  queste  devono  essere
registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede  di
liquidazione  periodica  e  di  dichiarazione  annuale.  Dall'imposta
relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti  e
alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi  utilizzati
per la produzione dei beni e dei servizi che  formano  oggetto  delle
operazioni stesse"; 
    2) al terzo comma,  dopo  il  secondo  periodo,  e'  inserito  il
seguente:  "Con  decorrenza  1  settembre  1993,  i  cessionari  e  i
committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente
l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni  per  le  quali  hanno
emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente  comma
e devono annotare nel registro di cui all'articolo  25  distintamente
le predette fatture."; 
    3) il sesto comma e' soppresso; 
    4) il settimo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Con decorrenza 1 settembre 1993, i passaggi dei prodotti di cui al
primo comma agli  enti,  alle  cooperative  o  agli  altri  organismi
associativi  ivi  indicati  ai  fini  della  vendita  per  conto  dei
produttori agricoli, anche  previa  manipolazione  o  trasformazione,
costituiscono cessioni di  beni  a  norma  dell'articolo  2,  secondo
comma, n.  3),  le  quali  si  considerano  effettuate  all'atto  del
versamento del  prezzo  ai  produttori  agricoli  soci  o  associati.
L'obbligo di emissione della  fattura  puo'  essere  adempiuto  dagli
enti, dalle  cooperative  o  dagli  altri  organismi  per  conto  dei
produttori agricoli conferenti; in tal  caso  a  questi  deve  essere
consegnato  un  esemplare  della  fattura  ai  fini  dei   successivi
adempimenti prescritti nel presente titolo."; 
    5) l'ottavo comma e' soppresso; 
    6) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le  cessioni  ivi
indicate ai sensi dell'articolo 8, lettere  a)  e  b),  dell'articolo
38-quater e dell'articolo 72, nonche' le cessioni intracomunitarie di
prodotti soggetti ad accisa, compete la detrazione o il  rimborso  di
un importo calcolato mediante  l'applicazione  delle  percentuali  di
compensazione  che  sarebbero  applicabili  per  analoghe  operazioni
effettuate nel territorio dello Stato."; 
    c) nell'articolo  74,  quarto  comma,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo:  "In  tal  caso,  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 33, terzo comma; tali disposizioni non si applicano  nei
casi di liquidazioni e versamenti trimestrali  disposti  con  decreti
del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo  73,  primo
comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma.". 
  10-bis. Per l'anno 1993  si  intendono  regolarmente  effettuati  i
versamenti  eseguiti  sulla   base   delle   disposizioni   contenute
nell'articolo 66 dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2  marzo
1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 213, nonche' nel  presente  articolo,
nella parte in  cui  sostituiscono  l'articolo  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, anche  qualora  non  sia  stata  esercitata  l'opzione
prescritta dalle disposizioni stesse. In  tale  caso  l'opzione  deve
essere  comunicata  all'ufficio  IVA  con  la  dichiarazione  annuale
relativa al 1993. 
  10-ter. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 15, settimo comma, le  parole:  "  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge"  sono  sostituite  dalle
seguenti:" alla data del 31 dicembre 1994"; 
    b) all'articolo 17,  primo  comma,  le  parole:  "entro  un  anno
dall'entrata in vigore della  legge  stessa"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 dicebre 1994". 
  11. Gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo  33  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  come
sostituito dal comma 10 del presente articolo, non sono deducibili ai
fini delle imposte sui redditi. 
  12. Le  prestazioni  di  servizi  effettuati  nell'esercizio  delle
attivita' di custodia e di pascolo di  animali  sui  terreni  montani
destinati ad  alpeggio  non  sono  soggette  all'imposta  sul  valore
aggiunto. 
  13. La disposizione di cui all'articolo 2, secondo  comma,  n.  5),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
non si applica alla destinazione a finalita'  estranee  all'esercizio
di impresa dei beni relativi  all'attivita'  agricola,  non  compresi
nelle cessioni o nei conferimenti di  azienda  o  di  sue  quote,  in
occasione della costituzione di societa' o  di  altre  organizzazioni
tra membri dello stesso nucleo familiare cui appartiene il cedente  o
il conferente. La disposizione si applica alle destinazioni poste  in
essere entro il 31 dicembre 1992. 
  14. Nei  confronti  delle  societa'  per  azioni  e  delle  aziende
speciali istituite ai sensi degli articolui 22 e  23  della  legge  8
giugno 1990,  n.  142,  nonche'  nei  confronti  dei  nuovi  consorzi
costituiti a norma degli articoli 25 e 60  della  medesima  legge  si
applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a
quello rispettivamente di acquisizione della personalita' giuridica o
della trasformazione in aziende speciali consortili, le  disposizioni
tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza. ((8)) 
  15. La disposizione di cui all'articolo 5, primo comma, lettera f),
del  decreto-legge  5  dicembre  1980,  n.   799,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980,  n.  875,  e  successive
modificazioni e proroghe, e' applicabile, fino al 31  dicembre  1992,
alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi  effettuate  nei
confronti  del  comitato  operativo   nazionale,   costituito   dalle
Confederazioni  sindacali  CGIL,  CISL  e  UIL,  in  relazione   alla
realizzazione  di  centri  sociali  da  destinare  agli  enti  locali
interessati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980. 
  16. I soggetti che hanno posto in essere le operazioni  di  cui  al
comma 15 con applicazione dell'imposta sul  valore  aggiunto  possono
effettuare la variazione di  cui  all'articolo  26  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni,  entro  il  30  settembre  1993,  relativamente   alle
operazioni poste in essere successivamente alla data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge 26  gennaio  1987,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. 
  17. All'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
le parole "di prodotti agricoli effettuate  dai  produttori  agricoli
direttamente sul proprio fondo" sono sostituite dalle  seguenti:  "di
prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui  si  applica
il regime  speciale  previsto  dall'articolo  34,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni". 
  18. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-
legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 novembre 1992, n. 461, non e' dovuta dagli Istituti autonomi
case popolari. 
  19. Il maggior gettito derivante dal presente decreto  concorre  ad
assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo  16,  comma  2,
della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 
  20. L'imposta comunale sugli immobili di  cui  agli  articoli  1  e
seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per
l'anno 1993 dalla societa' di  cui  all'articolo  1  della  legge  29
gennaio 1992, n. 58, subentrata in qualita' di concessionaria  per  i
servizi di telecomunicazione dell'Azienda  di  Stato  per  i  servizi
telefonici   e    all'Amministrazione    delle    poste    e    delle
telecomunicazioni, sara' corrisposta entro  il  termine  di  sessanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  decreto  del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale e'  stata
effettuata la concessione in  esclusiva  alla  IRITEL  S.p.a.  per  i
servizi  di  telecomunicazione  ad   uso   pubblico,   ovvero   dalla
notificazione alla medesima societa' dell'accertamento definitivo dei
valori dei beni trasferiti in base all'articolo 3 della legge  n.  58
del 1992; per i predetti beni trasferiti, relativamente al periodo di
imposta 1993, non si tiene conto  della  riduzione  dei  coefficienti
prevista dall'articolo 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  21. Tra le operazioni  agevolate  di  cui  all'articolo  72,  terzo
comma, numero 2), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, si intendono comprese  le  somministrazioni  di
acqua e di energia, erogate sotto qualsiasi  forma,  le  cessioni  di
beni e le prestazioni di servizi relative  agli  alloggi,  necessarie
all'espletamento  delle  funzioni  istituzionali   degli   enti   ivi
indicati, anche se effettuate nei confronti del personale  dipendente
da tali enti, sempreche' i relativi oneri  siano  riconosciuti  dagli
enti medesimi  a  proprio  carico.  Per  tali  operazioni,  gli  enti
interessati  sono  tenuti  a  rilasciare  specifica  attestazione.  I
soggetti, che, alla data  del  31  dicembre  1992,  per  le  predette
operazioni  hanno  gia'  versato  all'erario  l'imposta  sul   valore
aggiunto,  senza  averla  riscossa  a  titolo  di  rivalsa,   possono
recuperare l'ammontare delle somme  versate  mediante  detrazione  da
effettuare in sede di liquidazione di cui agli articoli 27 e  33  del
citato decreto n. 633 del 1972. L'energia elettrica fornita agli enti
indicati nell'articolo 6, primo comma, della legge 19 marzo 1973,  n.
32, o da essi prodotta con impianti propri o  della  quale  gli  enti
medesimi sono considerati fabbricanti, deve considerarsi esente oltre
che dall'imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali
erariali, provinciali e comunali. 
  22.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   601,   come
sostituito dal comma 8 del presente articolo, si applicano a  partire
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  22-bis. L'Azienda autonoma dei Monopoli  di  Stato  puo'  concedere
alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici  nonche'  alle
aziende di notoria solvibilita' l'esonero  dall'obbligo  di  prestare
cauzione per le forniture di merci proprie e  di  terzi  che  formano
oggetto di contratti o di convenzioni da essi sottoscritti, in  tutti
i casi in cui  detto  obbligo  previsto.  Il  beneficio  puo'  essere
revocato in qualsiasi momento, quando  sorgono  fondati  dubbi  sulla
solvibilita' dell'ente o dell'azienda; in tal caso l'ente o l'azienda
devono, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare  la
prescritta cauzione. 
    

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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 70)
che le disposizioni di cui al comma  14  del  presente  articolo,  si
applicano a decorrere  dalla  data  di  acquisto  della  personalita'
giuridica o di trasformazione in aziende speciali consortili fino  al
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alle predette
date e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.