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LEGGE 29 gennaio 1992, n. 58

Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore della legge: 20-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1994)
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Testo in vigore dal:  10-2-1994
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Art. 5

Norme previdenziali
1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, in deroga alla legge 15 marzo 1973, n. 44, delle società di cui all'articolo 5 della predetta legge n. 1450 del 1956, di quelle di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, nonché il personale transitato alla Società o alle concessionarie ai sensi del comma 4 dell'articolo 4. Le predette società hanno l'obbligo di garantire, a tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un'unica posizione assicurativa dell'intera situazione previdenziale singolarmente maturata, e a tal fine sono tenute a versare al Fondo le somme necessarie alla costituzione della riserva matematica, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, al netto del trasferimento al Fondo, da parte della gestione o delle gestioni interessate, dell'ammontare dei contributi relativi ai periodi precedenti di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,5 per cento.
(( Alle stesse condizioni, a richiesta dell'iscritto sono altresì riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni i periodi di contribuzione che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico delle predette gestioni. Il riconoscimento comporta il recupero da parte delle gestioni interessate delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo))
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2. Gli oneri relativi alla costituzione della posizione assicurativa per il personale di cui al comma 4 dell'articolo 4 sono così ripartiti:
a) a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nella misura del 52,5 per cento delle riserve matematiche, riferite alla data di cancellazione del personale dai ruoli organici delle aziende e calcolate con i coefficienti di cui al menzionato articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981;
b) a carico della Società o delle concessionarie per la restante quota del 47,5 per cento. Qualora la quota a carico di tali società risulti inferiore a 1.000 miliardi di lire, la differenza è versata da esse all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Il versamento degli importi dovuti al Fondo a norma del comma 1, maggiorati dell'interesse annuo del 5 per cento, è effettuato in quindici annualità costanti posticipate.
4. Hanno facoltà di conservare il trattamento previdenziale in atto i dipendenti che, già iscritti al Fondo, facciano richiesta in tal senso entro dodici mesi dall'assunzione in aziende che siano controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, e che, pur non gestendo servizi in concessione, svolgono attività strettamente connesse all'esercizio delle telecomunicazioni.
5. Il personale che non ha esercitato nei termini l'opzione per l'impiego pubblico, di cui al comma 4 dell'articolo 4, ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita alla data di cessazione del rapporto di pubblico impiego.