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LEGGE 22 dicembre 1980, n. 875

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

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Testo in vigore dal:  25-12-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, concernente ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, le parole: "di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,";
all'articolo 2, nel primo comma, le parole: "di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1930, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,";
all'articolo 3, nel primo comma, le parole: "Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 ed indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "Nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,";
all'articolo 4, nel primo comma, le parole: "di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,";
all'articolo 5, nel primo comma, alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", dai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.";

all'articolo

7, nel primo comma, le parole: "previsto d 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "di cui 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,"; 9, nel primo comma, le parole: "a norma dell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.", sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione."; l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Art. 1

"Art. 10. - I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari prodotti nei comuni disastrati o gravemente danneggiati, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, nonché i medesimi redditi prodotti nei comuni danneggiati, indicati nel citato decreto e percepiti da soggetti danneggiati dagli eventi sismici, sono esclusi, per l'anno 1980, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.";
dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:
"Art. 10-bis. - Nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili urbani, destinati ad abitazione di soggetti danneggiati dagli eventi sismici, sono esenti, fino al 31 dicembre 1982, dall'imposta di registro se l'acquisto è effettuato dallo Stato, dalle regioni, dalle province o dai comuni";
all'articolo 11, nei commi primo ed ultimo, rispettivamente, le parole: "a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,"; all'articolo 12, le parole: "a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,";
dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. - Sono esenti dall'imposta di soggiorno coloro che, a causa del terremoto, dimorano in comuni diversi da quello di loro residenza, dichiarati stazione di soggiorno, di cura o turismo, ovvero inclusi nello elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, per tutto il periodo in cui perduri lo stato di necessità riconosciuto dalle autorità competenti.";
all'articolo 13, nei commi primo, quarto, settimo e nono, rispettivamente, le parole: "di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione";
all'articolo 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Allo stesso personale non si applicano le riduzioni di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI FORLANI - ROGNONI - SARTI - REVIGLIO - ANDREATTA - LA MALFA - DI GIESI - FOSCHI - BARTOLOMEI - LAGORIO

Visto, il Guardasigilli: SARTI