DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980, n. 776

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 (in G.U. 24/12/1980, n.351).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 12-11-1983
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.

  Fino  al  31 gennaio 1981, nelle regioni Basilicata e Campania sono
sospesi  i  termini  di prescrizione ed i termini perentori, legali e
convenzionali,   sostanziali   e   processuali,  i  quali  comportino
decadenza  da  qualsiasi  diritto,  azione  od eccezione; e' altresi'
sospesa  l'esecuzione  dei  provvedimenti di rilascio degli immobili.
((6a))
  A  favore delle persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate
o aventi sede nelle indicate regioni, sono inoltre sospesi, fino alla
stessa  data,  tutti  i  termini  e  non si determinano prescrizioni,
decadenze,  penalita'  e  morosita'  relativi ad obbligazioni assunte
prima del 23 novembre 1980 e scadenti entro il 31 gennaio 1981.
  La  sospensione di cui al precedente comma opera anche a favore dei
soggetti residenti, domiciliati o aventi sede in altre regioni per le
obbligazioni  da  eseguirsi  nelle  regioni  Basilicata  e  Campania,
purche'  provino l'assoluta impossibilita' del tempestivo adempimento
in  dipendenza  del  sisma  e  delle  sue dirette conseguenze. Per le
forniture  ad  amministrazioni  pubbliche  l'autorita' amministrativa
competente dovra' dichiarare l'assoluta impossibilita' del tempestivo
adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze.
  La  sospensione  opera  per  i soli termini che scadono nel periodo
compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981.
  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con  i  Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, da
emanarsi,  sentite  le  regioni  interessate, entro e non oltre il 31
dicembre  1980, saranno individuati i comuni delle regioni Basilicata
e  Campania  disastrati,  gravemente danneggiati, o danneggiati dagli
eventi  sismici  del  novembre 1980. Lo stesso decreto del Presidente
del  Consiglio indichera' i comuni danneggiati compresi nella regione
Puglia. (3)
  Le  provvidenze  a  favore dei colpiti dal terremoto si applicano a
tutti  i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del
23  novembre  1980, nei comuni disastrati. Le medesime provvidenze si
applicano   ai   soggetti,   che  risultino  danneggiati,  residenti,
domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni
gravemente   danneggiati,  o  danneggiati.  Il  sindaco  rilascia  la
dichiarazione   che   attesta   lo   stato  di  danneggiamento.  Tali
dichiarazioni  e  quelle  di  cui  all'articolo  2, sesto comma, sono
rilasciate  in  duplice copia, di cui una viene conservata, rubricata
in  ordine  alfabetico,  dal  segretario  comunale a disposizione del
pubblico.
  Il  termine  del 31 gennaio 1981, di cui ai precedenti commi primo,
secondo  e  quarto,  e' ulteriormente differito al 30 giugno 1981 nei
riguardi  dei  soli  soggetti,  che risultino danneggiati, residenti,
domiciliati o aventi sede nei comuni danneggiati.
  Le disposizioni previste nei precedenti commi primo, secondo, terzo
e  quarto  sono prorogate al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soggetti
residenti,  domiciliati  o  aventi  sede  nei comuni disastrati e nei
riguardi   dei   soggetti,   che  risultino  danneggiati,  residenti,
domiciliati  o  aventi  sede  nei  comuni  gravemente  danneggiati, o
danneggiati.
  La   sospensione   dei   termini  processuali  prevista  nei  commi
precedenti  opera  fino  al  31  gennaio  1981, salve in ogni caso le
disposizioni  degli  articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 7 ottobre 1969,
n. 742. (2)
  Nei  casi  in cui e' prorogato il termine di scadenza degli effetti
cambiari  perche'  l'obbligato  diretto  e' domiciliato o ha sede nei
comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di  cui  all'articolo 4, uguale proroga e' concessa agli obbligati di
regresso.
  Nei  comuni disastrati e per i soggetti, che risultino danneggiati,
residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980,
nei  comuni gravemente danneggiati, o danneggiati, e' sospeso fino al
31  dicembre  1981  il  pagamento  delle  rate  relative  a  mutui di
miglioramento  fondiario e per la formazione della piccola proprieta'
contadina  nonche'  il pagamento delle rate relative a mutui su pegno
contratti  da aziende cooperative o consortili danneggiate dal sisma.
(5)
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  31 gennaio 1981, n. 11 convertito con modificazioni dalla
L.  30  marzo 1981, n. 104 ha disposto (con l'art. 1 comma 3) che "le
parole  "prorogato"  e "proroga" di cui al nono comma dell'articolo 4
del   decreto-legge   26  novembre  1980,  n.  776,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono sostituite,
rispettivamente, dalle parole "sospeso" e "sospensione"."
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L. 13 febbraio 1981, n. 19 convertito con modificazioni dalla
L.  15 aprile 1981, n. 128 ha disposto (con l'art. 1 comma 6) che "il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal quinto
comma  dell'articolo  4  del  decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,
convertito,  con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874,
deva essere emanato entro il 31 maggio 1981".
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  26 giugno 1981, n. 333 convertito con modificazioni dalla
L.  6  agosto  1981,  n. 456 ha disposto (con l'art. 5-octies) che "i
termini  di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n.
776,  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1980, n. 874, modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio
1981,  n.  11, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
marzo  1981, n. 104, sono prorogati ulteriormente al 31 dicembre 1981
esclusivamente  a favore dei soggetti residenti nei comuni dichiarati
disastrati per l'intera loro area territoriale dagli appositi decreti
presidenziali previsti dalla legge".
---------------
AGGIORNAMENTO (6a)
  Il  D.L.  12  settembre  1983, n. 462, convertito con modificazioni
dalla  L.  10  novembre  1983, n. 637, ha disposto (con l'art. 1-bis,
comma  1)  che "Il termine inizialmente previsto dal decreto-legge 26
novembre  1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge  22  dicembre  1980, n. 874, per la sospensione dell'esecuzione
dei  provvedimenti  di rilascio degli immobili nelle zone terremotate
della  Campania  e  della Basilicata e' ulteriormente prorogato al 30
giugno 1984."