DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1947, n. 1577

Provvedimenti per la cooperazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2007)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 26.
                      (Requisiti mutualistici)

  Agli  effetti  tributari  si  presume  la sussistenza dei requisiti
mutualistici  quando  negli statuti delle cooperative siano contenute
le seguenti clausole:
    a)  divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione
dell'interesse   legale   ragguagliato   al  capitale  effettivamente
versato;
    b)  divieto  di distribuzione delle riserve fra i soci durante la
vita sociale;
    c)   devoluzione,   in   caso  di  scioglimento  della  societa',
dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato
e  i  dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilita'
conformi allo spirito mutualistico.
  In  caso  di  controversia  decide  il  Ministro per il lavoro e la
previdenza  sociale,  d'intesa  con  quelli  per  le finanze e per il
tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative. ((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 17, comma 1)
che  le disposizioni di cui al presente articolo "si interpretano nel
senso  che  la  soppressione  da parte di societa' cooperative o loro
consorzi  delle  clausole  di  cui  al  predetto articolo 26 comporta
comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo
in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e
rivalutato   ed   i   dividendi   eventualmente  maturati,  ai  fondi
mutualistici  di  cui  al  citato  articolo  11, comma 5. Allo stesso
obbligo  si  intendono soggette le stesse societa' cooperative e loro
consorzi  nei  casi  di  fusione e di trasformazione, ove non vietati
dalla  normativa  vigente,  in  enti diversi dalle cooperative per le
quali  vigono  le  clausole  di cui al citato articolo 26, nonche' in
caso di decadenza dai benefici fiscali".