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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1992, n. 394

Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/9/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 novembre 1992, n. 461 (in G.U. 28/11/1992, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1993)
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Testo in vigore dal:  30-10-1993
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Art. 1

1. Fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994 è istituita l'imposta sul patrimonio netto delle società ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, delle imprese individuali e delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti di cui al presente comma non residenti tenute, non per effetto di opzione, alla contabilità ordinaria.
2. L'imposta si applica alla data di chiusura del periodo di imposta rilevante ai fini delle imposte sui redditi con l'aliquota del 7,5 per mille sul patrimonio netto così come risulta dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio.
3. Per le società cooperative e loro consorzi il patrimonio netto è diminuito delle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.
(( COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427 ))
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3-ter. Per gli enti creditizi, l'imposta è contestualmente applicata, con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passività emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, a condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne ha consentito la computabilità tra le componenti del patrimonio di vigilanza.
4. Per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti all'imposta di cui al presente decreto, il patrimonio netto è diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società o ente partecipato così come risulta dall'ultimo bilancio ovvero, in mancanza, dalle scritture contabili.
Nel caso di società residenti possedute indirettamente tramite soggetti non residenti, la diminuzione di cui al precedente periodo è calcolata sulla base della percentuale di possesso indiretto ed è riconosciuta fino a concorrenza del valore contabile della partecipazione. In ogni caso è dovuta un'imposta non inferiore a quella che risulta dall'applicazione dell'1 per mille del patrimonio netto determinato a norma del presente articolo.