LEGGE 16 dicembre 1977, n. 904

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e altre norme in materia fiscale e societaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1999)
Testo in vigore dal: 9-3-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12.

  Fermo  restando  quanto  disposto  nel  titolo  III del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  non concorrono a formare il reddito
imponibile  delle  societa'  cooperative e dei loro consorzi le somme
destinate  alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la
possibilita'  di  distribuirle  tra i soci sotto qualsiasi forma, sia
durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  L.  18 febbraio 1999, n.28, ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che  "La  disposizione  dell'articolo 12, primo comma, della legge 16
dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate
a   riserve   indivisibili  dal  reddito  imponibile  delle  societa'
cooperative  e  dei  loro  consorzi,  deve  intendersi  nel senso che
l'utilizzazione  delle riserve a copertura di perdite e' consentita e
non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia
luogo  a  distribuzione  di  utili fino a quando le riserve non siano
state ricostituite."