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DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 302

Attuazione della direttiva n. 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi, a norma dell'art. 23 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).

note: Entrata in vigore: 5/10/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
Testo in vigore dal:  1-1-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 2


1.
((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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2.
((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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3.
((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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4.
((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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5. Agli interessi e agli altri proventi dei titoli di cui al comma 4 si applica il trattamento fiscale previsto per le obbligazioni e gli altri titoli similari.
((2))



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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo, fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5, è abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.