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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1992, n. 394

Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/9/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 novembre 1992, n. 461 (in G.U. 28/11/1992, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1993)
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Testo in vigore dal: 30-10-1993
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1. 
  1. Fino alla revisione della disciplina tributaria del  reddito  di
impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla  data  del  30
settembre 1994 e' istituita  l'imposta  sul  patrimonio  netto  delle
societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere  a)  e  b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  nonche'  delle
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice  ed  equiparate,
delle  imprese  individuali  e  delle  stabili   organizzazioni   nel
territorio dello Stato dei soggetti di  cui  al  presente  comma  non
residenti tenute, non  per  effetto  di  opzione,  alla  contabilita'
ordinaria. 
  2. L'imposta si applica  alla  data  di  chiusura  del  periodo  di
imposta rilevante ai fini delle imposte sui  redditi  con  l'aliquota
del 7,5 per  mille  sul  patrimonio  netto  cosi'  come  risulta  dal
bilancio o, in  mancanza,  dai  relativi  elementi  desumibili  dalle
scritture contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio. 
  3. Per le societa' cooperative e loro consorzi il patrimonio  netto
e' diminuito delle riserve indivisibili di cui all'articolo 12  della
legge 16 dicembre 1977, n. 904. 
  (( COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427 )). 
  3-ter.  Per  gli  enti  creditizi,  l'imposta  e'   contestualmente
applicata, con le medesime aliquote, sul  valore  di  bilancio  delle
passivita' emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli
similari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10  settembre
1991, n. 302, a condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne
ha consentito la computabilita' tra le componenti del  patrimonio  di
vigilanza. 
  4. Per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno
tre mesi  azioni,  titoli  similari  o  quote  di  partecipazione  in
societa' o enti soggetti all'imposta di cui al presente  decreto,  il
patrimonio netto e' diminuito  del  valore  contabile  delle  azioni,
titoli similari o  quote  o,  se  minore,  di  un  valore  pari  alla
corrispondente frazione di patrimonio netto  della  societa'  o  ente
partecipato  cosi'  come  risulta  dall'ultimo  bilancio  ovvero,  in
mancanza, dalle scritture contabili. 
  Nel caso di societa'  residenti  possedute  indirettamente  tramite
soggetti non residenti, la diminuzione di cui al  precedente  periodo
e' calcolata sulla base della percentuale di possesso indiretto ed e'
riconosciuta  fino  a  concorrenza   del   valore   contabile   della
partecipazione. In ogni caso e' dovuta  un'imposta  non  inferiore  a
quella che risulta dall'applicazione dell'1 per mille del  patrimonio
netto determinato a norma del presente articolo.