LEGGE 26 febbraio 1987, n. 49

Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2014)
Testo in vigore dal: 29-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 6. 
          (Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale) 
 
  1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del  CICS,  su  proposta
del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito  centrale
a concedere, anche in consorzio con enti o banche  estere,  a  Stati,
banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo,  crediti
finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di
esso. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N.148. 
  3. I crediti  di  aiuto,  anche  quando  sono  associati  ad  altri
strumenti  finanziari  (doni,  crediti  agevolati   all'esportazione,
crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi  solamente
per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalita' della
presente  legge.  Nel  predetto  fondo  rotativo   confluiscono   gli
stanziamenti gia' effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977,  n.
227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38,  e  della  legge  3  gennaio
1981, n. 7. 
  4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo,
i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi
a piu' basso reddito, anche  al  finanziamento  di  parte  dei  costi
locali e di eventuali acquisti in paesi terzi  di  beni  inerenti  ai
progetti approvati e per favorire l'accrescimento della  cooperazione
tra Paesi in via di sviluppo. 
                                                               ((19)) 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1,
lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui  all'articolo  17,  comma
13, sono abrogati: [...] 
  b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49". 
  - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea  della  L.  11
agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio  2015,  n.
113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.