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LEGGE 26 febbraio 1987, n. 49

Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2014)
Testo in vigore dal: 29-8-2014
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               ART. 1. 
                             (Finalita') 
 
  1. La cooperazione allo sviluppo e' parte integrante della politica
estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarieta' tra i  popoli
e  di  piena  realizzazione  dei  diritti   fondamentali   dell'uomo,
ispirandosi  ai  principi  sanciti  dalle  Nazioni  Unite   e   dalle
convenzioni CEE-ACP. 
  2. Essa e' finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e  in
primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla  autosufficienza
alimentare,   alla   valorizzazione   delle   risorse   umane,   alla
conservazione  del  patrimonio  ambientale,   all'attuazione   e   al
consolidamento dei processi di  sviluppo  endogeno  e  alla  crescita
economica, sociale e culturale dei  paesi  in  via  di  sviluppo.  La
cooperazione  allo  sviluppo  deve  essere  altresi'  finalizzata  al
miglioramento  della  condizione  femminile  e  dell'infanzia  ed  al
sostegno della promozione della donna. 
  3. Essa comprende le iniziative pubbliche e  private,  impostate  e
attuate  nei  modi  previsti  dalla  presente   legge   e   collocate
prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali  concordati
in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base
pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica. 
  4.  Rientrano  nella  cooperazione  allo  sviluppo  gli  interventi
straordinari destinati a fronteggiare casi di calamita' e  situazioni
di denutrizione e di carenze  igienico-sanitarie  che  minacciano  la
sopravvivenza di popolazioni. 
  5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo  non  possono
essere utilizzati,  direttamente  o  indirettamente,  per  finanziare
attivita' di carattere militare. 
                                                               ((19)) 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1,
lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui  all'articolo  17,  comma
13, sono abrogati: [...] 
  b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49". 
  - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea  della  L.  11
agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio  2015,  n.
113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.