DECRETO-LEGGE 29 marzo 1995, n. 96

Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-4-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 1995, n. 206 (in G.U. 31/05/1995, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2014)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5

  ((  1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma,
numero  5),  della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,  la prevalente
partecipazione  pubblica  nelle  aziende  costituite  nei  comuni  di
Venezia  e  Chioggia  e'  assicurata dagli enti locali. Lo Stato puo'
cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione. ))
  2.  Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, e' abrogato.
  2-bis.  Lo  Stato  cede  a titolo oneroso ai comuni di Venezia e di
Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto, i due terzi della sua
attuale partecipazione azionaria.
  2-ter.  La  regione  adegua,  entro  novanta  giorni  dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
propria  legislazione, prevedendo che il consiglio di amministrazione
della  societa'  che  gestisce  l'azienda sia composto da non piu' di
sette membri.
  2-quater.   All'area  del  comprensorio  denominato  "Ex  Forte  di
Brondolo",  come  individuata  dall'articolo  1  della legge 10 marzo
1982, n. 72, si applicano le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n.  177. Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n.
72 del 1982, e successive modificazioni, in contrasto con le norme di
cui alla citata legge n. 177 del 1992, si intendono abrogate.