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DECRETO-LEGGE 29 marzo 1995, n. 96

Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-4-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 1995, n. 206 (in G.U. 31/05/1995, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2014)
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Testo in vigore dal: 1-6-1995
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  che  consentano  la  realizzazione  di  interventi   di
disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 marzo 1995; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro dei lavori  pubblici  e  dell'ambiente,  di
concerto con i Ministri  di  grazia  e  giustizia,  per  la  funzione
pubblica e gli affari regionali, del bilancio e della  programmazione
economica e dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  e  del
commercio con l'estero; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  L'articolo  10  del  decreto-legge  5  febbraio  1990,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n.  71,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 10 (Venezia e Chioggia). - 1. I comuni di Venezia e  Chioggia
((...)), elaborano, entro il 30 giugno 1995, (( progetti  di  massima
per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque ))
usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali  del
Lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino  Treporti,  secondo
criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area  lagunare
gli obiettivi previsti (( dal piano regionale  di  risanamento  delle
acque, approvato con delibera del consiglio regionale del  Veneto  n.
962 del 1 settembre 1989 )).  Il  comune  di  Venezia  provvede  alla
suddetta elaborazione nell'ambito  del  progetto  integrato  definito
dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo  5
della legge 5 febbraio 1992, n. 139. 
 (( 2. I progetti di massima di cui al  comma  1  ))  sono  approvati
dalla  regione  Veneto  previo  parere  della  commissione   per   la
salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile
1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge  8  novembre
1991,n. 360. (( L'approvazione costituisce  integrazione  del  "Piano
per la prevenzione dell'inquinamento ed il  risanamento  delle  acque
del bacino  idrografico  immediatamente  sversante  nella  laguna  di
Venezia", nonche' variante agli strumenti urbanistici generali )). 
  3. Negli ambiti indicati nel  comma  1,  non  dotati  di  fognature
dinamiche, e' consentito lo scarico delle  acque  reflue  provenienti
dagli insediamenti civili di cui ai commi  undicesimo,  dodicesimo  e
tredicesimo  dell'articolo  3  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  20  settembre  1973,  n.  962,  dalle  aziende  artigiane
produttive,  ancorche'  non  rientranti  nella   tipologia   di   cui
all'articolo 17 del  piano  regionale  di  risanamento  delle  acque,
approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962  del
1  settembre  1989,  dagli  stabilimenti  ospedalieri,   dagli   enti
assistenziali  e  dalle  aziende   turistiche   ricettive   e   della
ristorazione, purche' sottoposte a trattamenti individuali secondo  i
progetti approvati dai comuni. (( I privati e gli altri soggetti  non
compresi nel precedente periodo, e piu' in generale tutti coloro  che
utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi
di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al  comma
1 del presente articolo e con le modalita' e  i  tempi  indicati  dai
sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia )). I  trattamenti  degli
scarichi  di  cui  al  presente  comma  superiori  a  cento  abitanti
equivalenti  devono  essere  basati   sull'impiego   delle   migliori
tecnologie applicabili e gestibili, a  costi  sostenibili  e  tenendo
conto  della  situazione  urbanistica  ed  edilizia   specifica.   Le
tipologie  degli  impianti  individuali  o  le  relative  prestazioni
depurative sono  identificate  dalla  regione  Veneto  con  il  piano
regionale  di   risanamento   delle   acque,   approvato   ai   sensi
dell'articolo 8 della legge 10 maggio  1976,  n.  319,  e  successive
modificazioni, che sara' a tal fine  integrato,  per  il  trattamento
degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti,  entro  il  31
dicembre 1994. I caratteri di qualita' delle  acque  degli  effluenti
degli impianti individuali di cui al presente comma possono  eccedere
i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962 (( ,fatte salve specifiche
e  motivate  prescrizioni  integrative  da  parte   delle   autorita'
sanitarie competenti )). 
  4. Il sindaco del comune di Venezia e  il  sindaco  del  comune  di
Chioggia possono concedere contributi  ai  privati  per  l'esecuzione
delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di  tutte
le  unita'  edilizie  interessate   dai   progetti   di   intervento,
utilizzando le quote vincolate ai sensi  dell'articolo  2,  comma  3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 139. 
  (( 4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e  di  quelli
relativi alle aziende artigiane produttive, agli  enti  assistenziali
ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di  cui  al
comma 5, rilasciate dal  Magistrato  alle  acque  di  Venezia  previa
approvazione dei progetti  da  parte  dei  comuni  di  Venezia  e  di
Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni,  a
decorrere dal 1 gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni  di
Venezia e di Chioggia, per i fini di  cui  al  presente  articolo.  I
canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al  consumo  idrico
ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di
Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalita' di cui
all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139. )) 
  5. Le  aziende  artigiane  produttive,  di  cui  al  comma  3,  gli
stabilimenti  ospedalieri,  gli  enti   assistenziali,   le   aziende
turistiche ricettive e della ristorazione  non  serviti  da  pubblica
fognatura che abbiano  presentato  ((...))  ai  comuni  entro  il  30
novembre  1994  un  piano  di  adeguamento  degli  scarichi,  possono
completare le opere entro  il  ((  30  giugno  1996  ))  .  ((PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 206)). Le disposizioni  di  cui
al comma 4 si applicano (( ai soggetti )), di cui  al  comma  3,  che
abbiano presentato ((...)) ai comuni entro il  30  novembre  1994  il
suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I sindaci, nel definire
il criterio  preferenziale,  dovranno  tener  conto  del  rischio  di
inquinamento collegato e  quindi  della  particolarita'  del  caso  e
dell'urgenza delle opere da eseguire, oppure  dell'avvenuta  completa
esecuzione  degli  interventi  previsti   nel   suddetto   piano   di
adeguamento degli scarichi. 
  6. In attesa della definizione dei procedimenti  amministrativi  di
cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali  per  i  reati  di
scarico  senza  autorizzazione  e  di  superamento  dei   limiti   di
accettabilita' di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  20
settembre 1973, n. 962,  previsti  dall'articolo  9  della  legge  16
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed  integrazioni.  Il
rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i  termini  previsti
dal comma 5 estingue i reati stessi".