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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 139

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

note: Entrata in vigore della legge: 21-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1995)
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Testo in vigore dal:  21-2-1992

Art. 5

1. Gli interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati alla manutenzione dei rii, alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguite anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, nonché gli interventi di competenza della regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia, secondo le indicazioni del piano di cui all'articolo 4, comma 1, sono eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie. A tal fine la regione Veneto e il comune di Venezia, nonché le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per insulae, provvedono a perfezionare apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. All'atto dell'esecuzione dell'escavo dei rii, l'autorità comunale verifica lo stato di consistenza e di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii individuando gli eventuali lavori da realizzare. Il sindaco, una volta identificate le opere da eseguire, invita i proprietari degli immobili ad intraprenderne la realizzazione entro un termine non superiore a novanta giorni, indicando il limite del contributo concesso ed assegnando, altresì, il termine entro cui i lavori debbono essere ultimati. Scaduto il termine di novanta giorni senza che i proprietari abbiano intrapreso le opere, il comune è autorizzato ad eseguire i lavori di manutenzione delle fondazioni, anche avvalendosi della società di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, addebitando ai privati il costo dei lavori stessi, detratto il contributo ad essi spettante. Di tali facoltà il sindaco dà notizia ai privati proprietari nell'atto con il quale rivolge agli stessi l'invito di cui al secondo periodo del presente comma.
Note all'art. 5:
Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:
"Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorchè l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7 della legge 1' marzo 1986, n. 64.".
- Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 791/1973 (Interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia) è il seguente:
"Art. 12 (Aziende a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi). - Entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti norme la regione Veneto, di intesa con i comuni interessati, promuove la costituzione di due società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, una per Venezia e l'altra per Chioggia.
Nella costituzione di dette società debbono essere osservate le seguenti disposizioni:
1) la partecipazione pubblica è assicurata dallo Stato, dalla regione, dal comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;
2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di enti a partecipazione statale;
3) la quota di partecipazione dello Stato e degli enti locali non può essere inferiore al 60 per cento;
4) la quota di partecipazione dello Stato e quella degli enti locali, nel loro complesso, sono paritetiche;
5) nei compiti da affidare alle aziende sono compresi quelli relativi all'esecuzione degli interventi di cui all'art. 11, lettere a) e b), del presente decreto, ivi compresi:
l'acquisizione sia a mezzo dell'occupazione temporanea e sia mediante espropriazione, delle aree e degli immobili occorrenti per gli interventi; la progettazione urbanistica dei comparti;
la progettazione edilizia; l'appalto e la gestione dei lavori;
il regolamento dei rapporti con i proprietari e con i consorzi di proprietari, ivi compresa la stipula delle convenzioni;
6) i rapporti tra il comune e l'azienda sono regolati con atto di concessione.".