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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 139

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

note: Entrata in vigore della legge: 21-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1995)
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Testo in vigore dal:  21-2-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 150 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 100 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, ripartiti con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge.
2. Per consentire l'attivazione delle opere più significative, la regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia e di Chioggia, il concessionario del Ministero dei lavori pubblici per gli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), c), d) e l), della legge 29 novembre 1984, n. 798, il concessionario del Ministero dei trasporti che ha in corso l'ultimazione dei lavori dell'aeroporto "Marco Polo" di Venezia e la gestione del medesimo, nonché l'Università Cà Foscari e l'Istituto universitario di architettura di Venezia, sono autorizzati a contrarre, nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993, mutui con ammortamento sino a quindici anni con istituti di credito speciale, o sezioni autonome specializzate, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato. Anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi statuti, i predetti istituti di credito o sezioni autonome sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi maturati dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento, sarà corrisposto con la prima rata di ammortamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 798/1984 reca: "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia". Il testo dell'art. 3, primo comma, lettere a), c), d) e l), della predetta legge è il seguente:
"La somma di cui alle lettere a) dell'art. 2, destinata ad interventi di competenza dello Stato, è così utilizzata:
a) lire 238 miliardi, di cui lire 86 miliardi nell'esercizio 1984, lire 63 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 89 miliardi nell'esercizio 1986, per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle "insulae" dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle "acque alte" eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982:
b) (omissis);
c) lire 20 miliardi, di cui lire 9 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per marginamenti lagunari;
d) lire 7 miliardi e 500 milioni, di cui lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1986, per opere portuali marittime a difesa del litorale;
e)-i) (omissis);
l) lire 7 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi nell'esercizio 1985, e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per studi e progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito nei termini previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171 (3), e compatibili col traffico mercantile, nonché all'apertura delle valli da pesca".