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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 139

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

note: Entrata in vigore della legge: 21-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1995)
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Testo in vigore dal: 21-2-1992
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Per  il  proseguimento  dei  programmi  di  intervento  per  la
salvaguardia   di   Venezia   e   il   suo  recupero  architettonico,
urbanistico, ambientale  e  socio-economico  di  cui  alla  legge  29
novembre  1984,  n. 798, e successive modificazioni, sono autorizzati
limiti di impegno quindicennali di lire 150 miliardi  con  decorrenza
dall'anno  1993 e di lire 100 miliardi con decorrenza dall'anno 1994,
ripartiti con le modalita'  di  cui  all'articolo  2  della  presente
legge.
  2.  Per consentire l'attivazione delle opere piu' significative, la
regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni  di  Venezia  e  di
Chioggia, il concessionario del Ministero dei lavori pubblici per gli
interventi  di  cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), c), d) e
l), della legge 29 novembre  1984,  n.  798,  il  concessionario  del
Ministero  dei  trasporti  che  ha  in corso l'ultimazione dei lavori
dell'aeroporto "Marco Polo" di Venezia e la  gestione  del  medesimo,
nonche'  l'Universita'  Ca'  Foscari  e  l'Istituto  universitario di
architettura di Venezia, sono autorizzati a  contrarre,  nel  secondo
semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993, mutui con ammortamento sino
a  quindici anni con istituti di credito speciale, o sezioni autonome
specializzate, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi  a
carico  dello Stato. Anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi
statuti, i predetti istituti  di  credito  o  sezioni  autonome  sono
tenuti  a  far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello
in cui  e'  stato  perfezionato  il  contratto  di  mutuo.  L'importo
eventualmente  dovuto  a  titolo  di  interessi  di  preammortamento,
maggiorato degli ulteriori interessi maturati dalla  data  di  inizio
dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso,
calcolati  al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto
per le operazioni di mutuo,  nel  primo  semestre  dell'ammortamento,
sara' corrisposto con la prima rata di ammortamento.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  La  legge  n. 798/1984 reca: "Nuovi interventi per la
          salvaguardia di  Venezia".  Il  testo  dell'art.  3,  primo
          comma,  lettere a), c), d) e l), della predetta legge e' il
          seguente:
             "La somma di cui alle lettere a) dell'art. 2,  destinata
          ad   interventi   di   competenza  dello  Stato,  e'  cosi'
          utilizzata:
               a)   lire  238  miliardi,  di  cui  lire  86  miliardi
          nell'esercizio 1984, lire 63 miliardi nell'esercizio 1985 e
          lire  89   miliardi   nell'esercizio   1986,   per   studi,
          progettazioni,    sperimentazioni   ed   opere   volte   al
          riequilibrio  idrogeologico  della  laguna,  all'arresto  e
          all'inversione  del processo di degrado del bacino lagunare
          e all'eliminazione delle  cause  che  lo  hanno  provocato,
          all'attenuazione  dei  livelli  delle maree in laguna, alla
          difesa, con interventi  localizzati,  delle  "insulae"  dei
          centri  storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani
          lagunari dalle "acque  alte"  eccezionali,  anche  mediante
          interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili
          per   la   regolazione  delle  maree,  nel  rispetto  delle
          caratteristiche  di   sperimentalita',   reversibilita'   e
          gradualita'  contenute nel voto del Consiglio superiore dei
          lavori pubblici n. 201 del 1982:
               b) (omissis);
               c)  lire  20  miliardi,  di  cui   lire   9   miliardi
          nell'esercizio  1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e
          lire  4  miliardi  nell'esercizio  1986,  per  marginamenti
          lagunari;
               d)  lire  7  miliardi  e  500  milioni,  di cui lire 2
          miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi
          e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi  e  500
          milioni nell'esercizio 1986, per opere portuali marittime a
          difesa del litorale;
              e)-i) (omissis);
               l)   lire   7   miliardi,   di  cui  lire  3  miliardi
          nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi nell'esercizio 1985, e
          lire  2  miliardi  nell'esercizio   1986,   per   studi   e
          progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato
          per   l'aggiornamento   degli   studi   sulla  laguna,  con
          particolare riferimento ad uno studio di fattibilita' delle
          opere necessarie ad evitare il trasporto  nella  laguna  di
          petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondita'
          dei  canali di transito nei termini previsti dalla legge 16
          aprile  1973,  n.  171  (3),  e  compatibili  col  traffico
          mercantile, nonche' all'apertura delle valli da pesca".