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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. 962

Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1995)
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Testo in vigore dal:  16-2-1974

Art. 3



Tutti gli impianti di depurazione da realizzarsi in corrispondenza degli scarichi soggetti alla disciplina della legge 16 aprile 1973, n. 171, e del presente decreto, quali che siano la provenienza ed i caratteri delle acque trattate e le caratteristiche del ricettore, devono comprendere, anche nel caso di scarichi non soggetti ad obbligo di ulteriori trattamenti, almeno il trattamento di grigliatura.
È fatta eccezione solo per quei particolari casi nei quali le acque dello scarico da trattare non contengano in sospensione materiali di dimensioni eccedenti i limiti fissati per l'effluente, in relazione al suo ricettore, dalla tabella allegata al presente decreto, e l'eccezione venga, di volta in volta, riconosciuta ammissibile in sede di approvazione del progetto delle opere.
Il trattamento di grigliatura può essere integrato, od eventualmente sostituito, laddove la soluzione sia tecnicamente valida, con il trattamento di stacciatura.
Gli impianti di grigliatura e di stacciatura devono essere completi di mezzi e sistemi per il corretto smaltimento, fino a destino finale, dei materiali separati.
Rientrano tra i sistemi ammessi per lo smaltimento dei materiali separati:
la triturazione, o disintegrazione, e restituzione nelle acque a valle;
lo smaltimento, insieme agli altri sottoprodotti di risulta dei processi di depurazione delle acque, nel caso di impianti comprendenti ulteriori trattamenti;
il trasferimento, con le debite precauzioni di carattere igienico, ad impianti di smaltimento di rifiuti solidi o ad altri impianti di depurazione delle acque, per lo smaltimento insieme agli analoghi sottoprodotti di risulta dei trattamenti degli impianti stessi.
Il trattamento di grigliatura è obbligatorio anche per gli scarichi degli scolmatori di piena lungo le canalizzazioni delle reti di fognatura a sistema unitario o misto, canali e simili.
Nei casi di cui al comma precedente e in tutti i casi di impianti non comprendenti altri trattamenti, la restituzione del materiale separato e ridotto a dimensioni minute nelle acque a valle, e quindi direttamente nel ricettore, è consentita solo se riconosciuta ammissibile in sede di approvazione del progetto delle opere.
Gli impianti di depurazione di acque di reti di fognature urbane di qualunque tipo, separatore, unitario a misto, devono comprendere, oltre al trattamento di grigliatura, ed eventualmente a quello di stacciatura:
a) trattamenti di sedimentazione naturale ed eventualmente di flottazione, di separazione di olii e grassi e di dissabbiatura; la dissabbiatura è sempre prescritta nel caso di fognature del sistema unitario o misto;
b) trattamenti di trasformazione e stabilizzazione biologica o, nei casi nei quali l'alternativa sia valida, ed equivalente trattamento chimico, fisico o fisico-chimico;
c) trattamenti di disinfezione, ove necessaria;
d) trattamento e smaltimento dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta dei trattamenti, di cui allo art. 2, lettera f).
Gli impianti che sversano l'effluente direttamente nella laguna, ovvero in corsi d'acqua o in canali artificiali sversanti a loro volta nella laguna con un percorso inferiore a km 10 dal punto di immissione dell'effluente dell'impianto, devono comprendere anche trattamenti per la riduzione delle sostanze eutrofizzanti, tossiche, non trasformabili per via biologica, e simili, ai limiti stabiliti dalla tabella allegata per gli effluenti smaltiti nelle acque della laguna.
Gli impianti di depurazione di acque provenienti da reti di fognatura a sistema unitario o misto devono comprendere anche adeguati trattamenti di sedimentazione per le portate comprese tra quella soggetta a trattamento completo e quella da scaricarsi con il solo trattamento della grigliatura.
Gli impianti di comunità isolate, costituite da civili abitazioni, con popolazione servita non superiore a 1.000 abitanti, che non siano collegabili, per motivi di carattere tecnico-economico, alle fognature dinamiche, possono, anche se con scarico diretto in laguna, essere realizzati sostituendo i trattamenti di stabilizzazione biologica dei liquami e simili e quelli dei fanghi con un unico trattamento del tipo ad aerazione estesa, o così detta ossidazione totale, senza separato trattamento dei fanghi, ma sempre completi del trattamento di disinfezione.
È consentito che gli impianti per abitazioni isolate, sino ad un massimo di popolazione servita di 100 abitanti, fornite di distribuzione idrica interna che non siano collegabili a reti di fognatura dinamica, smaltiscano le acque reflue attraverso una fossa settica a tre comparti, di capacità non inferiore a mc 0,4 per abitante servito.
L'effluente delle fosse settiche può essere smaltito direttamente in laguna, o per subirrigazione, o in corsi d'acqua che garantiscano una diluizione non inferiore ad 1: 10, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, anche se più restrittive. Le opere devono consentite la periodica asportazione dei fanghi con le debite garanzie di carattere igienico.
Nei casi previsti dai due precedenti comma i caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti di depurazione ammessi possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata, salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanità.
Per le abitazioni isolate e loro piccoli aggregati, non collegabili a fognature dinamiche, privi di distribuzione idrica interna, è consentito smaltire i rifiuti liquidi in pozzi neri a tenuta.
Gli impianti di depurazione degli scarichi dei complessi ospedalieri, case di cura, ambulatori, laboratori di analisi mediche e simili debbono sempre comprendere il trattamento di disinfezione, con capacità adeguata alle specifiche esigenze richieste dal tipo di stabilimento ospedaliero, con particolare riferimento agli ospedali specializzati per malattie infettive ed ai reparti infettivi degli ospedali generali e simili, fermo restando l'obbligo del rispetto delle altre norme vigenti.
È fatto obbligo ai complessi ospedalieri e simili, indicati nel comma precedente, che scarichino direttamente nelle fognature antibiotici o sostanze tossiche, di adottare le misure necessarie per evitare che il materiale scaricato pregiudichi il funzionamento degli impianti di depurazione terminali delle fognature medesime.
Gli impianti di depurazione delle acque di scarico delle industrie o provenienti da allevamenti intensivi di animali devono comprendere:
a) trattamenti di grigliatura ed eventuale stacciatura, di sedimentazione naturale, di dissabbiatura, flottazione ed altri di cui all'art. 2, lettera b);
b) trattamenti di natura chimica o fisica o fisico-chimica, o biologica nei casi nei quali quest'ultima forma di trattamento sia valida, per la trasformazione e separazione delle sostanze inquinanti, nonché di correzione di particolari caratteri, quali acidità e alcalinità, ed altri trattamenti di cui all'art. 2, lettere c) e d);
c) trattamenti di disinfezione, ove necessaria;
d) trattamento e smaltimento dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta, di cui all'art. 2, lettera f).
Uno o più dei trattamenti di cui al precedente comma può essere omesso, ove non sia necessario in relazione alle caratteristiche delle acque da trattare nel loro complesso.
Gli impianti di depurazione di acque di rifiuto industriale o provenienti da allevamenti intensivi di animali, devono, in ogni caso, comprendere:
a) trattamenti di riduzione, ai limiti stabiliti dalla tabella allegata, delle sostanze tossiche, delle sostanze di particolare aggressività sui materiali delle canalizzazioni di eventuali ricettori artificiali, e delle sostanze eutrofizzanti; il trattamento di riduzione delle sostanze eutrofizzanti è obbligatorio quando gli effluenti degli impianti sversino direttamente in laguna o in corsi d'acqua o canali sversanti a loro volta in laguna con punto di immissione dell'effluente a distanza minore di km 10 dalla laguna;
b) trattamento e smaltimento dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta, di cui all'art. 2, lettera f).
I trattamenti di acque di scarico delle industrie o provenienti da allevamenti intensivi di animali sono prescritti come pretrattamento per la riduzione ai limiti stabiliti dalla tabella allegata quando l'effluente dell'impianto scarichi in una rete di fognatura dinamica, nella misura richiesta caso per caso in relazione alle caratteristiche delle acque di scarico ed alla esigenza di salvaguardare le canalizzazioni della fognatura ricettrice ed il regolare funzionamento dell'impianto terminale di depurazione previsto per la fognatura.
La difesa delle acque inquinate da prodotti usati in agricoltura viene, di norma, eseguita con opere differenti dagli impianti di depurazione, secondo quanto precisato al successivo art. 8. Il ricorso alla costruzione di impianti di depurazione è limitato ai casi nei quali venga disposto dalla regione Veneto, conformemente al parere espresso dal magistrato alle acque di Venezia, in relazione alle condizioni locali ed alla portata delle acque da trattare.
In tale caso gli impianti di depurazione degli scarichi devono comprendere:
a) trattamenti di grigliatura, di sedimentazione primaria, di dissabbiatura, eventuale flottazione e simili, di cui all'art. 2, lettere a) e b);
b) trattamenti, di norma chimici o fisici o fisico-chimici per la riduzione, fino ai limiti prescritti dalla tabella allegata, delle sostanze tossiche derivanti dall'uso di fitofarmaci e simili, nonché delle sostanze eutrofizzanti provenienti dall'uso di fertilizzanti nel caso di scarichi diretti in laguna od in canali artificiali o corsi d'acqua sversanti in laguna con punto di immissione dell'effluente trattato a distanza minore di km 10 dalla laguna stessa;
c) trattamento e smaltimento dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta, di cui all'art. 2, lettera f).
Tutti gli impianti di depurazione di acque di fognature urbane, di industrie e simili, o inquinate da prodotti usati in agricoltura, con scarico in mare aperto in prossimità della laguna, diretto o indiretto, di cui all'art. 1, comma quarto, lettera d), devono comprendere tutti o alcuni dei trattamenti indicati al precedente art. 2, secondo criteri da fissarsi caso per caso in sede di approvazione del progetto delle opere, in relazione alla provenienza, ai caratteri ed alla portata delle acque da trattare, alla posizione del punto di smaltimento dell'effluente ed agli elementi di cui al medesimo art. 1, comma quarto, lettera d).
Per gli impianti di depurazione ubicati in zone di particolare interesse paesaggistico, storico, archeologico, artistico o turistico, si deve provvedere all'allontanamento dagli impianti dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta, ed al loro convogliamento, allo stato liquido o previa disidratazione, nella forma, caso per caso, più conveniente, ad impianti centralizzati di smaltimento, anche mediante incenerimento eventualmente abbinati a quelli di smaltimento di rifiuti solidi, da dislocarsi fuori delle zone suddette e possibilmente in zone industriali e da realizzarsi nel rispetto delle norme sull'inquinamento atmosferico.
È vietato lo scarico dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta dei trattamenti, sia allo stato liquido, sia disidratati, nella laguna, nei corsi d'acqua, nei canali o in mare aperto in zone nelle quali i fanghi stessi possano interessare le acque della laguna, incidendo negativamente sui caratteri di queste, o determinare danni ai popolamenti vegetali ed animali dell'ambiente marino, tenuto debito conto, in particolare, dei caratteri dei fanghi di origine industriale.
Tutti gli impianti possono prevedere anche l'utilizzazione dei sottoprodotti di risulta dei trattamenti per produzione di energia necessaria all'impianto o per altri usi, purché ciò non comporti aggravio dell'inquinamento dell'ambiente e possibilmente contribuisca a minimizzarlo.
È ammessa, in deroga alle prescrizioni precedenti, l'adozione di trattamenti rientranti tra quelli di cui all'art. 2, lettera h), in sostituzione di quelli di cui allo stesso art. 2, lettere da a) a g), prescritti per i vari casi contemplati nel presente art. 3.
I trattamenti indicati nel citato art. 2, lettera h), devono comunque essere tali da assicurare all'effluente dell'impianto caratteri di qualità rientranti nei limiti fissati dalla tabella allegata.
L'ammissibilità della sostituzione dei trattamenti indicati alle lettere da a) a g) dell'art. 2, con quelli indicati alla lettera h) dello stesso art. 2, è stabilita, caso per caso, in sede di approvazione del progetto delle opere, tenuto conto sia dei caratteri delle acque da trattare e della loro portata, sia delle condizioni locali del ricettore dell'effluente dell'impianto.
La validità dei trattamenti prescelti è verificata, caso per caso, sulla base del progetto delle opere, dal magistrato alle acque di Venezia, tenuto conto sia dei caratteri delle acque da trattare e della loro portata, sia delle condizioni locali del ricettore dell'effluente dell'impianto, e definitivamente accertata dalla regione Veneto in sede di approvazione del progetto.
È vietato lo smaltimento, anche indiretto, in mare aperto, nei casi indicati nell'art. 1, comma quarto, lettera d), di acque di rifiuto con caratteri eccedenti i limiti fissati dalla tabella allegata, applicati secondo i criteri prescritti dal successivo art. 6, secondo comma, e di altri rifiuti di qualsiasi genere, anche allo stato solido.
Nel territorio dei comuni indicati nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è vietata l'immissione o la dispersione di acque di rifiuto non trattate nel terreno in zone nelle quali possano determinare l'inquinamento delle falde sotterranee comunque in collegamento con le acque della laguna o corsi d'acqua qualsiasi confluenti nella laguna; è fatta eccezione per i sistemi di dispersione per subirrigazione degli effluenti delle fosse settiche, ammesse per le abitazioni isolate fino a un massimo di 100 abitanti.
Lo scarico o il seppellimento nel terreno di rifiuti solidi che possano comunque venire in contatto con le falde idriche di cui al comma precedente sono ammessi, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme e regolamenti anche locali in materia, solo se effettuati con misure cautelative riconosciute valide in sede di autorizzazione dello scarico.
A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i progetti per la costruzione di immobili a qualsiasi uso destinati e per la installazione di impianti industriali o di esercizi di attività terziarie, devono prevedere gli impianti di depurazione di cui alle presenti norme.
Non possono essere concesse dall'autorità amministrativa competente, autorizzazioni all'uso di immobili o all'esercizio di attività produttive quando l'impianto di depurazione prescritto non sia stato realizzato.