LEGGE 5 febbraio 1992, n. 139

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

note: Entrata in vigore della legge: 21-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1995)
Testo in vigore dal: 1-6-1995
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
  1. Per gli  interventi  di  competenza  del  Ministero  dei  lavori
pubblici di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), c), d) e l),
della legge 29 novembre 1984, n. 798,  e  all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 360, affidati  in  regime
di concessione, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di
lire 67,5 miliardi  con  decorrenza  dall'anno  1993  e  di  lire  25
miliardi con decorrenza dall'anno 1994. 
   2. Per gli interventi di competenza del Ministero dei trasporti di
completamento dell'aeroporto "Marco Polo" di Venezia,  da  realizzare
in regime di  concessione,  sono  autorizzati  i  limiti  di  impegno
quindicennali di lire 3 miliardi con decorrenza dall'anno 1993  e  di
lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994. 
  3. Per gli interventi di competenza della  regione  Veneto  di  cui
all'artico1o 5 della citata legge n. 798 del 1984 e  all'articolo  2,
comma 1, lettera b),  della  citata  legge  n.  360  del  1991,  sono
autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire  36,5  miliardi
con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 35  miliardi  con  decorrenza
dall'anno 1994. Una quota pari al 10 per cento  delle  disponibilita'
derivanti  dai  predetti  limiti  di  impegno   e'   destinata   alla
realizzazione del progetto integrato  di  cui  all'articolo  5  della
presente legge. 
  (( 4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di 
Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798,
e all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8  novembre  1991,
n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire  31
miliardi con decorrenza dall'anno  1993,  di  lire  10  miliardi  con
decorrenza  dall'anno  1994,  di  lire  11  miliardi  con  decorrenza
dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza  dall'anno  1996.
)) 
  5. Per l'acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo  di
immobili da destinare alla residenza, nonche' ad attivita' sociali  e
culturali, produttive, artigianali e commerciali  essenziali  per  il
mantenimento    delle    caratteristiche    socio-economiche    degli
insediamenti   urbani   lagunari,   compresi    quelli    finalizzati
all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie  in  conseguenza  di
altri interventi di restauro e risanamento, di  cui  all'articolo  6,
primo comma, lettera a), della citata  legge  n.  798  del  1984,  e'
destinata una quota non inferiore al  50  per  cento  dei  limiti  di
impegno di cui al comma 4. 
  6. Alle  somme  destinate,  ai  sensi  del  comma  4  del  presente
articolo, agli interventi di cui all'articolo 6, primo comma, lettere
a), b) e c), della citata legge n. 798 del  1984  e  all'articolo  2,
comma 1, lettera c), della citata legge n. 360 del 1991,  si  applica
la riserva del 15 per cento di cui  all'articolo  6,  secondo  comma,
della medesima legge n. 798 del 1984. 
  7. Per gli interventi di competenza del  comune  di  Venezia  volti
alla realizzazione del progetto integrato di cui all'articolo 5, sono
autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 6 miliardi  con
decorrenza dall'anno  1993  e  di  lire  5  miliardi  con  decorrenza
dall'anno 1994. 
  8. Per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo del
patrimonio di pertinenza dei centri storici di Venezia e di  Chioggia
di competenza della provincia di Venezia, sono autorizzati  i  limiti
di  impegno  quindicennali  di  lire  1,5  miliardi  con   decorrenza
dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994. 
  9.  Per  gli  interventi  di   adeguamento   e   di   potenziamento
dell'Universita'  Ca'  Foscari  e  dell'Istituto   universitario   di
architettura di Venezia, sono autorizzati, rispettivamente, i  limiti
di impegno quindicennali di lire 3 miliardi e lire 1,5  miliardi  con
decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo e lire 1 miliardo  con
decorrenza  dall'anno  1994.  I  relativi  mutui  non  concorrono   a
determinare il limite del 15 per cento stabilito dall'articolo 7, 
comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.