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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 139

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

note: Entrata in vigore della legge: 21-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1995)
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Testo in vigore dal:  1-6-1995
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Art. 2

1. Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), c), d) e l), della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 360, affidati in regime di concessione, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 67,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 25 miliardi con decorrenza dall'anno 1994.
2. Per gli interventi di competenza del Ministero dei trasporti di completamento dell'aeroporto "Marco Polo" di Venezia, da realizzare in regime di concessione, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 3 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.
3. Per gli interventi di competenza della regione Veneto di cui all'artico1o 5 della citata legge n. 798 del 1984 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della citata legge n. 360 del 1991, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 36,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 35 miliardi con decorrenza dall'anno 1994. Una quota pari al 10 per cento delle disponibilità derivanti dai predetti limiti di impegno è destinata alla realizzazione del progetto integrato di cui all'articolo 5 della presente legge.
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4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993, di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996.
))
5. Per l'acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento, di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della citata legge n. 798 del 1984, è destinata una quota non inferiore al 50 per cento dei limiti di impegno di cui al comma 4.
6. Alle somme destinate, ai sensi del comma 4 del presente articolo, agli interventi di cui all'articolo 6, primo comma, lettere a), b) e c), della citata legge n. 798 del 1984 e all'articolo 2, comma 1, lettera c), della citata legge n. 360 del 1991, si applica la riserva del 15 per cento di cui all'articolo 6, secondo comma, della medesima legge n. 798 del 1984.
7. Per gli interventi di competenza del comune di Venezia volti alla realizzazione del progetto integrato di cui all'articolo 5, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 6 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 5 miliardi con decorrenza dall'anno 1994.
8. Per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio di pertinenza dei centri storici di Venezia e di Chioggia di competenza della provincia di Venezia, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 1,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.
9. Per gli interventi di adeguamento e di potenziamento dell'Università Cà Foscari e dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, sono autorizzati, rispettivamente, i limiti di impegno quindicennali di lire 3 miliardi e lire 1,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo e lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994. I relativi mutui non concorrono a determinare il limite del 15 per cento stabilito dall'articolo 7,
comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.