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LEGGE 8 novembre 1991, n. 360

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia.

note: Entrata in vigore della legge: 29/11/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1997)
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Testo in vigore dal:  1-6-1995
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Art. 2

Interventi di competenza dello Stato, della regione Veneto e dei comuni di Venezia e di Chioggia
1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è cosi ripartito:
a) lire 36 miliardi, per interventi di competenza dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative, anche avviate successivamente al 1 gennaio 1991 e per le quali siano stati già assunti i conseguenti impegni finanziari, volte all'arresto del processo di degrado del bacino lagunare, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma, lire 6 miliardi sono destinati al Ministero per i beni culturali e ambientali per interventi di competenza di cui all'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798, e lire un miliardo è destinato al medesimo Ministero per i beni culturali e ambientali per essere assegnato alla Fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia per interventi in conto capitale connessi all'ampliamento e alla funzionalità della sede, all'uopo utilizzando le disponibilità in conto residui del capitolo 7540 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero per i beni culturali e ambientali; lire 2 miliardi sono destinati al Ministero dei trasporti per interventi relativi all'aeroporto Marco Polo di Venezia; lire 5 miliardi sono destinati al Ministero dell'ambiente per iniziative riguardanti la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante;
b) lire 16 miliardi, per interventi di competenza della regione Veneto, da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, il disinquinamento e la prevenzione da inquinamenti, nonché per interventi di tutela ambientale. I predetti interventi dovranno essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato ai sensi della lettera a) del presente comma;
c) lire 36 miliardi per interventi di competenza del comune di Venezia e lire 3 miliardi per interventi di competenza del comune di Chioggia, per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle città mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale;
d) lire 9 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, individuati nell'articolo 6, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche congiuntamente, per l'acquisto della prima casa di abitazione nei predetti comuni; al comune di Chioggia è destinato il 15 per cento dell'intero importo.
2. I comuni di Venezia e di Chioggia, per le finalità di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, sono autorizzati a effettuare operazioni di locazione e di leasing e a contrarre mutui quindicennali, anche presso istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente; le somme di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo possono essere utilizzate, anche in parte, a titolo di concorso dello Stato, quale contributo una tantum, in relazione agli oneri di ammortamento delle predette operazioni. Gli inter venti possono essere effettuati anche in regime di concessione.
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3. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venzia e del bacino scolante di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 5 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni locali. L'intesa s'intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta.
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 1995, N. 96 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 206 ))
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