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LEGGE 29 novembre 1984, n. 798

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/2022)
Testo in vigore dal:  4-12-1984

Art. 2


Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:
a) lire 341 miliardi e 500 milioni per interventi di competenza dello Stato;
b) lire 80 miliardi per interventi di competenza della regione Veneto;
c) lire 145 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia;
d) lire 21 miliardi per la concessione di un contributo straordinario al Provveditorato al porto di Venezia;
e) lire 10 miliardi per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali;
f) lire 2 miliardi per la copertura finanziaria della minore entrata di cui all'articolo 8, secondo comma;
g) lire 500 milioni per il Ministero per i beni culturali ed ambientali.