LEGGE 16 aprile 1973, n. 171

Interventi per la salvaguardia di Venezia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
 
  Gli interventi di restauro e risanamento  conservativo  in  Venezia
insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di  Chioggia,
sono effettuati,  fermo  restando  quanto  disposto  dalla  legge  22
ottobre 1971, n. 865, nell'ambito dei rispettivi  territori,  a  cura
dei comuni di Venezia e di Chioggia, con la  osservanza  delle  norme
che il Governo, sentite  una  Commissione  parlamentare  composta  di
dieci  senatori  e  dieci  deputati  nominati  dai  Presidenti  delle
rispettive Assemblee e la Regione, e' autorizzato ad  emanare,  entro
120 giorni dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  con  atto
avente  valore  di  legge,  con  l'osservanza  dei  seguenti  criteri
direttivi: 
    1) gli interventi saranno effettuati  sulla  base  dei  programmi
adottati  dal  comune  e  sotto   la   vigilanza   della   competente
Soprintendenza ai monumenti; 
    2) gli interventi, ad accezione di quelli relativi agli  immobili
di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico per  i
quali e' sempre consentito il restauro conservativo, sono subordinati
alla formazione  ed  approvazione  dei  piani  particolareggiati,  da
attuarsi sulla base di comparti edificatori aventi carattere unitario
e tendenti alla conservazione  delle  caratteristiche  strutturali  e
tipologiche degli immobili in essi compresi. L'approvazione del piano
di  comparto  dovra'  essere  vincolante,  nei   limiti   delle   sue
previsioni, ai fini del rilascio della licenza edilizia. In  caso  di
impossibilita' o di ritardo nella formazione di  comparti  volontari,
il comune procede alla costituzione dei comparti obbligatori; 
    3) sara'  prevista  la  compilazione,  da  parte  del  competente
soprintendente, entro 60 giorni dall'entrata in  vigore  della  legge
delegata,  di  un  apposito  elenco  degli   edifici   di   interesse
monumentale,  storico  ed  artistico  per  i  quali  non  sia   stata
effettuata la notifica di cui alla legge 1 giugno 1939, n.  1089,  da
sottoporre alla approvazione del Ministro per la pubblica  istruzione
che provvede con  proprio  decreto  entro  i  successivi  30  giorni,
nonche' la compilazione, da parte del  comune,  di  un  elenco  degli
edifici di uso pubblico da affiggere, entro 30 giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge delegata, all'albo del comune; 
    4) il comune potra' autorizzare, previo parere della  commissione
per  la  salvaguardia  di  Venezia,  interventi  urgenti  nel   campo
dell'edilizia minore anche nella fase di  formazione  e  approvazione
dei   piani   particolareggiati   secondo   criteri   tali   da   non
comprometterne gli indirizzi e gli obiettivi; 
    5)  sara'  prevista  nei  comuni  di  Venezia   e   Chioggia   la
costituzione di aziende a  prevalente  partecipazione  pubblica,  che
opereranno  nel  rispetto  delle  direttive  di  cui  al  numero  1),
assicurando la partecipazione paritetica dello  Stato  e  degli  enti
locali; (8) ((11)) 
    6) l'attuazione degli interventi nei comparti di cui al numero 2)
del presente articolo sara' affidata alle aziende previste nel numero
5) o ai  consorzi  fra  i  proprietari  degli  immobili  interessati;
saranno altresi' previsti i casi in  cui  le  opere  potranno  essere
realizzate dai singoli proprietari. La legge delegata  prevedera'  le
modalita' per la concessione di contributi in misura pari al  40  per
cento della spesa ritenuta ammissibile  per  la  realizzazione  delle
opere da parte dei proprietari, singoli o riuniti  in  consorzi,  che
accettino di abitare o  utilizzare  direttamente  l'edificio  per  un
periodo di almeno 10 anni  o  locarlo  per  lo  stesso  periodo  alle
condizioni concordate con il comune, che tengano  conto  del  reddito
assicurato dall'immobile prima del restauro o del risanamento e delle
spese sostenute ridotte del contributo ricevuto. 
  Per gli immobili locati anteriormente alla operazione di restauro o
risanamento dovra' essere  assicurata  la  prelazione  a  favore  dei
precedenti locatari. 
  Qualora il proprietario provveda a trasferire a  qualsiasi  titolo,
per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dall'avvenuto restauro  o
risanamento gli obblighi  e  i  vincoli  precedenti  sono  trasferiti
all'acquirente e l'alienante dovra' restituire in unica soluzione  il
contributo ricevuto. 
  Qualora il proprietario non rispetti gli  obblighi  assunti  dovra'
restituire in unica soluzione il contributo ricevuto maggiorato degli
interessi legali. Ogni patto  contrario  ai  precedenti  obblighi  e'
nullo quale ne sia il contenuto apparente; 
  7) dovranno essere previste le modalita' per  l'acquisizione  delle
aree e  degli  edifici  inclusi  nei  comparti  mediante  occupazione
temporanea con successiva restituzione al proprietario, che e' tenuto
al rimborso delle spese sostenute. Tale rimborso e' subordinato,  per
la edilizia di interesse monumentale, storico,  artistico  e  di  uso
pubblico, al parere della soprintendenza ai monumenti ed al controllo
tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque e, per l'edilizia
minore, previo parere del comune di Venezia, al controllo tecnico  ed
amministrativo del Magistrato alle acque. 
  Il  rimborso  delle  somme,  per  quanto  riguarda  l'edilizia   di
interesse monumentale, storico, artistico e di uso  pubblico  nonche'
l'edilizia minore, fatta eccezione per quella residenziale di  lusso,
e'   effettuato   mediante   pagamento   in   25   annualita'   senza
corresponsione di interessi di una somma fino al 70 per  cento  della
spesa sostenuta, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o  ad
utilizzare direttamente l'edificio o a  locarlo  per  un  periodo  di
almeno 15 anni alle condizioni concordate  col  comune,  che  tengano
conto del reddito assicurato dall'immobile prima del restauro  o  del
risanamento e delle somme da restituire. 
  La percentuale delle somme da  rimborsare  dovra'  essere  graduata
secondo criteri che tengano conto delle condizioni  economico-sociali
dei proprietari e delle destinazioni d'uso degli immobili. 
  Per gli immobili locati anteriormente all'operazione di restauro  o
risanamento dovra' essere  assicurata  la  prelazione  a  favore  dei
precedenti locatari. 
  Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi  titolo,  per  atto
tra  vivi,  l'immobile  entro  25  anni  dall'avvenuto   restauro   o
risanamento, gli obblighi e  i  vincoli  precedenti  sono  trasferiti
all'acquirente e l'alienante dovra' restituire in unica soluzione  il
residuo del debito di cui al capoverso del presente n. 7). 
  Qualora il proprietario non assuma gli obblighi  di  cui  ai  commi
precedenti ovvero, dopo averli assunti non li rispetti,  il  rimborso
della spesa e' dovuto per  intero,  in  unica  soluzione,  maggiorata
degli interessi legali. Ogni patto contrario ai  precedenti  obblighi
e' nullo quale ne sia il contenuto apparente. 
  Per  gli  edifici  che,  in  base   alle   previsioni   del   piano
particolareggiato,  debbono  essere  demoliti,   si   provvede   alla
acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilita'. 
  Si provvede altresi' all'acquisizione mediante  espropriazione  per
pubblica utilita' delle aree e degli edifici di cui e'  prevista  nel
piano l'utilizzazione, senza i  limiti  di  destinazione  delle  aree
espropriabili previsti dal punto a) dell'articolo 16 della  legge  22
ottobre 1971, n. 865; 
  8) sara' prevista la sistemazione temporanea in  edifici  ricadenti
nel centro storico secondo i programmi di cui al n. 1) di coloro  che
abitano gli edifici di cui agli interventi  previsti  nei  precedenti
numeri 6) e 7). Alle persone che vengono  temporaneamente  trasferite
sara' concesso un concorso nelle spese di trasloco in base a  criteri
generali stabiliti dal comune;. 
  9) sara' previsto l'intervento sostitutivo degli organi statali  in
caso di inattivita' degli enti locali nello espletamento dei  compiti
ad essi affidati ai sensi del presente articolo; 
  10)  saranno  previste  le  modalita'  d'impegno,  assegnazione  ed
erogazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi; 
  11) agli interventi di cui al  n.  6)  del  presente  articolo  non
potra' essere destinato piu' del 30 per cento dello  stanziamento  di
cui alla lettera d) del successivo articolo 19; 
  12)  i  finanziamenti  statali  dovranno   essere   destinati   con
preferenza  al  risanamento  degli  immobili  di  interesse  storico,
artistico, monumentale e del patrimonio edilizio degli enti pubblici,
che potranno eseguirlo direttamente con le modalita' e i benefici  di
cui al n. 7) del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 29 marzo 1995, n.96, convertito con modificazioni dalla  L.
31 maggio 1995, n. 206, ha disposto (con l'art. 5, comma  1)  che  "A
modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5),
della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,  le  aziende  a  prevalente
partecipazione pubblica,  costituite  nei  comuni  di  Venezia  e  di
Chioggia, sono formate in modo che  la  partecipazione  pubblica  sia
prevalentemente costituita da quote degli enti locali". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni,  dalla
L. 31 maggio 1995, n. 206, come modificato dalla L. 24 dicembre 2003,
n.350, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A modifica di  quanto
previsto dall'articolo 13, primo comma, numero  5),  della  legge  16
aprile 1973, n. 171,  la  prevalente  partecipazione  pubblica  nelle
aziende costituite nei comuni di Venezia  e  Chioggia  e'  assicurata
dagli enti locali. Lo Stato puo' cedere a enti locali ovvero a  terzi
la sua attuale partecipazione".