DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 237

Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4
                Soggetti incaricati della riscossione

  1.  Le  entrate  sono  riscosse  dal concessionario del servizio di
riscossione  dei  tributi  e  dagli  istituti  di  credito secondo le
modalita'  di  cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente
l'istituzione  del  conto  fiscale,  emanato con decreto del Ministro
delle  finanze  28 dicembre 1993, n. 567. ((Fino al 31 dicembre 2003,
per i compensi)) alle aziende di credito si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i
compensi  ai  concessionari  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  61,  comma  3,  lettera  a), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
  2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati
che  consentono  l'acquisizione  in  tempo reale dei dati relativi ai
pagamenti,  il  compito di riscuotere le entrate puo' essere affidato
anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze,
di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  delle  poste  e delle
telecomunicazioni.
  ((2-bis.  A  decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a
concessionari,  banche e Poste italiane Spa e' determinato sulla base
di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto
conto dei costi diretti e indiretti del servizio.))
  3.  Alla  trasmissione  dei dati analitici relativi ad ogni singola
operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano
le  disposizioni  di  cui all'articolo 13 del regolamento concernente
l'istituzione  del  conto  fiscale,  emanato con decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.
  4.  I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti
del  mese  successivo,  i  dati  relativi  a  ciascuna  operazione di
riscossione  e  di  pagamento,  i  dati analitici relativi a ciascuna
operazione  di  accreditamento  effettuata dagli istituti di credito,
nonche'  ai  singoli  versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria
provinciale  dello  Stato  ed  alle  casse  degli enti destinatari. I
concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti
del  mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita
mediante  conto  corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato, nonche' ai singoli postagiro effettuati alle
medesime  sezioni  di  tesoreria provinciale ed alle casse degli enti
destinatari.
  5.  Con  decreto  dirigenziale  sono  determinate le modalita' e le
caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.